Il diritto civile copre numerosi ambiti, quali il divorzio, le successioni, i conflitti relativi ai contratti di locazione e affitto o le controversie nell’ambito del diritto del lavoro.
Procedura civile – quadro generale
Distinzione tra la prima e la seconda istanza cantonale
In linea di principio, una procedura inizia in prima istanza. In casi specifici previsti dalla legge, la Corte civile della Corte di giustizia è competente per occuparsi di certi conflitti in qualità di unica giurisdizione cantonale, chiamata istanza unica (ad esempio, in materia di concorrenza sleale, di proprietà intellettuale, ecc.).
Se la decisione di prima istanza è contestata (appello o reclamo), la controversia è risolta in seconda istanza.
La decisione della seconda istanza può essere impugnata dinnanzi al Tribunale federale.
A Ginevra, le giurisdizioni di prima istanza nella sezione di diritto civile sono:
- Il Tribunale civile (che comprende il Tribunale civile di prima istanza, la Commissione di conciliazione in materia di locazione e affitto e il Tribunale in materia di locazione e affitto)
- Il Tribunale del lavoro
La giurisdizione di seconda istanza nella sezione di diritto civile è:
- La Corte di giustizia (Corte civile, che comprende la camera civile, la camera della locazione e dell’affitto, la camera del lavoro e la camera di sorveglianza)
A livello federale:
La conciliazione
Le parti (chiamate "attore" e "convenuto") sono convocate a una o più udienze. La procedura di conciliazione può portare a un accordo tra le parti. Tale accordo ha quindi valore di sentenza, nel qual caso la procedura arriva a termine.
Le parti sono convocate a una o più udienze. La procedura di conciliazione può portare a un accordo completo o parziale tra le parti. Tale accordo ha valore di sentenza. In caso di accordo completo, la procedura giunge a termine. In caso contrario, è rilasciata l’autorizzazione a procedere e la procedura segue il suo corso.
La conciliazione è gratuita, in particolare nelle controversie relative a contratti conclusi con i consumatori (art. 32 del Codice di procedura civile), nei conflitti riguardanti i contratti di locazione e affitti, dinnanzi al Tribunale del lavoro e negli altri casi previsti dall’articolo 113 cpv. 2 CPC (ad esempio i conflitti relativi alla legge sulla parità).
Negli altri casi, sono percepite spese processuali in procedura di conciliazione.
Maggiori informazioni sulle spese processuali
• Se la conciliazione ha esito positivo, la procedura giunge a termine.
• Se invece ha esito negativo, l'autorità di conciliazione rilascia un’autorizzazione a procedere che consente di continuare la procedura.
Dal rilascio dell’autorizzazione a procedere (continuazione della procedura dinnanzi al tribunale), il suo titolare dispone di tre mesi (30 giorni per le controversie relative ai contratti di locazione e affitto) per adire il tribunale (art. 209 CPC).
Nelle controversie riguardanti l’opposizione a un aumento della pigione o dell’affitto, l’autorizzazione a procedere è rilasciata al locatore o alla locatrice, che dispone di un termine di 30 giorni per portare la procedura dinnanzi al tribunale (art. 209 cpv. 4 CPC).
La procedura ordinaria
La procedura ordinaria
In linea di principio, la procedura ordinaria inizia con un tentativo di conciliazione, anche se si è già tenuta una procedura di conciliazione con esito negativo.
La procedura ordinaria si può dividere in 3 fasi:
- Fase iniziale
- Fase di udienza
- Fase decisionale
Il tribunale o l’autorità di conciliazione possono esigere un anticipo dalla parte attrice fino alla metà delle spese processuali stimate (art. 98. cpv. 1 CPC).
Un anticipo completo sulle spese è richiesto nei seguenti casi (art. 98 cpv. 2 CPC):
- Conciliazione
- Procedure sommarie
- Procedure di seconda istanza
Le spese processuali richieste rappresentano solo un contributo al costo di funzionamento complessivo della giustizia; non ripercuotono l’integralità di tale costo sui cittadini.
Oltre alla procedura ordinaria, esistono altri tipi di procedure, ovvero la procedura semplificata e la procedura sommaria.
La procedura semplificata
La procedura semplificata è avviata dopo l’insuccesso di una procedura di conciliazione mediante domanda depositata presso il tribunale competente.
- Essa si applica alle cause patrimoniali il cui valore litigioso è inferiore a Fr. 30'000.- (art. 243 segg. CPC).
- Essa si applica anche ai casi specifici elencati nell'articolo 243 cpv. 2 del CPC, indipendentemente dall’ammontare del valore litigioso. Si tratta in particolare di conflitti riguardanti la legge sulla parità, di casi di violenza, minacce o atti persecutori (protezione della personalità) oppure di conflitti riguardanti i contratti di locazione e affitto in merito alla disdetta, il deposito o il calcolo delle pigioni di locali residenziali o commerciali.
Questo tipo di procedura si distingue per il fatto che è più rapida e meno esigente per le parti rispetto alla procedura ordinaria.
- Non è necessario che la domanda sia motivata, ma deve indicare ciò che la parte attrice desidera ottenere (conclusioni).
- Il o la giudice può chiedere alle parti di completare le loro allegazioni e/o i loro mezzi di prova.
Lo scopo è quello di poter dirimere la controversia alla prima udienza, ma, se le circostanze lo richiedono, possono essere ordinati uno scambio di scritture e delle udienze aggiuntive.
Spiegazione dettagliata della procedura semplificata
La procedura sommaria
La procedura sommaria si distingue per il fatto che non è soggetta a una procedura di conciliazione preliminare e che in genera mira alla rapidità. I casi a cui si applica questo tipo di procedura sono numerosi ed elencati nell'articolo 248 e seguenti del CPC. Ad esempio, la dichiarazione del fallimento su richiesta di un creditore è giudicata con procedura sommaria, senza udienza di conciliazione preliminare.
Spiegazione dettagliata della procedura sommaria
Le procedure nel diritto di famiglia
Le procedure nel diritto di famiglia coprono in particolare:
- il diritto matrimoniale (art. 271 segg. CPC)
- le questioni riguardanti i figli (art. 295 segg. CPC)
- le questioni in materia di unione domestica registrata (art. 305 segg. CPC).
Anche se le procedure in questo ambito possono presentare alcune particolarità, il loro svolgimento è in generale analogo agli altri tipi di procedure (fase iniziale, di udienze e poi decisionale).
Il reclamo / l'appello
Se una parte desidera contestare la sentenza di prima istanza o parte di essa, deposita un reclamo/appello presso la Corte civile della Corte di giustizia, rispettando il termine legale, generalmente indicato sull’ultima pagina della sentenza di prima istanza.
Spiegazione dettagliata della procedura di reclamo / appello
Durata e costi di una procedura
La durata e i costi di una procedura possono variare secondo le situazioni. La tabella qui di seguito presenta i principali fattori che possono influire sullo svolgimento di una procedura, sia in termini di durata, sia di costi.