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Fallimento

In questa pagina troverete informazioni sullo svolgimento di una procedura volta alla dichiarazione di fallimento.

Che cos’è il fallimento?

L’esecuzione in via di fallimento è una procedura utilizzata quando una persona o un’impresa iscritta nel Registro di commercio non è più in grado di pagare i propri debiti. Su richiesta di uno o più creditori/creditrici, il tribunale può pronunciare il fallimento, il quale comporta l’esecuzione forzata dei beni del debitore o della debitrice. 

Questa procedura mira a liquidare (vendere) i beni della persona insolvente o della società in fallimento al fine di ripartire tra i creditori il denaro ottenuto. Essa è gestita dall'Ufficio dei fallimenti.

Quali sono i tipi di fallimenti?

Diverse strade possono portare al fallimento di un debitore o di una debitrice.

Il tipo di fallimento più frequente è il fallimento ordinario previsto dall’articolo 159 segg. della
legge federale sull’esecuzione e il fallimento (LEF). Gli altri casi, più complessi, come il fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 LEP) o il fallimento dopo esecuzione cambiaria (art. 177 LEP), richiedono spesso conoscenze giuridiche e l’assistenza di un avvocato o un’avvocata.

Quali sono le azioni da intraprendere per chiedere un fallimento ordinario?

  1. Precetto esecutivo: la parte creditrice deposita una domanda d’esecuzione presso l’Ufficio esecuzioni e il debitore o la debitrice riceve un precetto esecutivo.
     
  2. A ricezione del precetto esecutivo, la parte debitrice può farvi opposizione.
     
  3. Il creditore o la creditrice può ottenere il rigetto dell’opposizione depositando una domanda presso il Tribunale civile di prima istanza.
     
  4. Comminatoria di fallimento (avvertimento formale): se la parte debitrice non paga o non si oppone al precetto esecutivo, la parte creditrice può chiedere all’Ufficio esecuzioni il proseguimento del procedimento esecutivo. Tale Ufficio emette quindi una comminatoria di fallimento (avvertimento formale che notifica alla parte debitrice che, se il debito non è saldato, sarà possibile chiedere il fallimento). L’Ufficio invia tale avvertimento formale, che stabilisce un termine di 20 giorni per saldare il debito.
     
  5. Domanda di fallimento: il creditore/la creditrice può depositare una domanda di fallimento presso il Tribunale civile di prima istanza (sezione del Tribunale civile), non prima di 20 giorni dopo la notificazione della comminatoria di fallimento ed entro 15 mesi dalla notificazione del precetto esecutivo. Tale termine è sospeso finché è in corso una procedura di rigetto di opposizione.

 

Come saldare il debito prima della pronuncia del fallimento?
Per evitare l’apertura del fallimento, la parte debitrice può pagare il proprio debito in qualsiasi momento, comprese le spese processuali, presso l’Ufficio esecuzioni prima dell’udienza del tribunale

Quali sono le conseguenze della dichiarazione di fallimento? La dichiarazione di fallimento comporta il pignoramento e la liquidazione dei beni del debitore/della debitrice da parte dell'Ufficio dei fallimenti, al fine di ripartire gli attivi tra i creditori/le creditrici. La persona fallita non ha più la libera disposizione dei propri beni. 

Come depositare la domanda di fallimento ordinario?

Fase 1: presentare la domanda

Il creditore/la creditrice deve redigere la propria domanda in forma scritta e inviarla per posta al Tribunale civile di prima istanza o depositarla allo sportello del tribunale o alla cancelleria generale, in duplice copia. La domanda deve essere redatta in francese e firmata.

Documenti da allegare (in duplice copia):

  • Il precetto esecutivo (retto-verso),
  • La comminatoria di fallimento (retto-verso),
  • Ogni documento utile in caso di fallimento senza preventiva esecuzione (fatture non pagate, estratto del registro delle esecuzioni, prova che il debitore è irreperibile, ecc.).

Il creditore/la creditrice può agire da sé o con l’assistenza di un avvocato/un’avvocata.

 

Fase 2: pagare un anticipo sulle spese

Vi sarà chiesto un anticipo sulle spese, che dipende dall’importo del credito (art. 48 OTLEF).

Per i fallimenti ordinari (art. 159 LEP):

Valore litigioso in franchi

Emolumento in franchi

Fino a 1'000

40 - 150

Superiore a 1'000 E inferiore a 10'000

50 - 300

Superiore a 10'000 E inferiore a 100'000

60 - 500

Superiore a 100'000 E inferiore a 1'000'000

70 - 2'000

Superiore a 1'000'000

500 - 4'000

 

Può essere richiesto un anticipo aggiuntivo al fine di coprire le spese varie (pubblicazione nel FAO, spese di interprete, ecc.)

Se non disponete delle risorse finanziarie necessarie, è possibile chiedere l’assistenza giudiziaria.

 

Fase 3: udienza

In generale, il Tribunale civile di prima istanza convoca entrambe le parti a un’udienza (procedura orale).

Il debitore/la debitrice può agire da sé o con l’assistenza di un avvocato/un’avvocata.

Al termine dell’udienza, il tribunale pronuncia la sentenza.

 

Fase 4: notificazione della sentenza

La sentenza è comunicata per posta o per mezzo del consulente legale (avvocato o avvocata).

Quanto costa una procedura?

Le spese di procedura comprendono le spese processuali (in particolare gli esborsi), coperte dall’anticipo sulle spese, nonché le spese ripetibili, che sono una partecipazione agli onorari dell’avvocato/a della controparte. Se una delle parti incarica un avvocato/un’avvocata, ne risulteranno ulteriori spese, indipendenti da quelle della giustizia. 

Qui di seguito sono indicate le spese processuali per le procedure di fallimento. Occorre notare che le spese riguardano solo gli esborsi giudiziari e non altri tipi di spese che possono presentarsi nel corso della procedura, come le spese di interprete o le perizie su richiesta del tribunale.

Ulteriori informazioni sui costi di una procedura civile

 

Esborsi delle procedure di fallimento ordinario in franchi

Gli anticipi sulle spese in queste procedure sono compresi tra Fr. 40.- e Fr. 150.-, in base al valore litigioso.

Secondo lo svolgimento della procedura e l’esito della controversia, le spese di procedura stabilite dal tribunale possono a volte essere inferiori o superiori a tale forbice.

 

Esborsi delle procedure di fallimento senza preventiva esecuzione in franchi

Gli anticipi sulle spese in queste procedure sono compresi tra Fr. 50.- e Fr. 500.- in base al valore litigioso.

Secondo lo svolgimento della procedura e l’esito della controversia, le spese di procedura stabilite dal tribunale possono a volte essere inferiori o superiori a tale forbice.

Quanto dura una procedura?

Durata di una procedura di fallimento ordinario

  • In prima istanza, più dell’80% delle procedure termina in meno di 2 mesi.
  • In seconda istanza, più dell’80% delle procedure termina in meno di 1 mese.

Durata delle procedure di fallimento senza preventiva esecuzione

    • In prima istanza, più dell’85% delle procedure termina in meno di 3 mesi.
    • In seconda istanza, le procedure terminano generalmente in meno di 6 mesi.

    Domande frequenti

    La presente sezione FAQ, che riporta le domande più frequenti rivolte alla cancelleria dei fallimenti e i concordati del Tribunale civile di prima istanza, insieme alle relative risposte, ha il solo scopo di agevolare i cittadini fornendo loro un primo orientamento pratico. Non è esaustiva e non intende sostituirsi alle informazioni da richiedere ai professionisti nel campo del diritto.

    No. La presenza della parte creditrice non è obbligatoria. È tuttavia consigliabile se il creditore o la creditrice ha documenti aggiuntivi da depositare. Poiché il tribunale deve pronunciarsi anche in assenza delle parti e sulla base dei documenti depositati, emetterà la propria sentenza anche se il creditore non si presenta all’udienza.

    No. La presenza della parte debitrice non è obbligatoria.

    È tuttavia consigliabile se il debitore o la debitrice ha documenti da depositare (ad esempio: quietanza di pagamento dell’Ufficio esecuzioni). Poiché il tribunale deve pronunciarsi anche in assenza delle parti e sulla base dei documenti depositati, emetterà la propria sentenza anche se la parte debitrice non si presenta all’udienza.

    È obbligatorio allegare la comminatoria di fallimento e il precetto esecutivo (art. 166, cpv. 1 LP).

    È inoltre necessario allegare l’attestato di carenza di beni qualora la comminatoria di fallimento sia stata ottenuta dalla parte creditrice sulla base di tale attestato, emesso a seguito di un precedente procedimento esecutivo.

    Qualora il precetto esecutivo sia stato oggetto di opposizione e risalga a più di 15 mesi, è necessario allegare anche la decisione di rigetto dell’opposizione, certificata come passata in giudicato, affinché il tribunale possa verificare che il termine previsto dall’art. 166, cpv. 2 LP sia stato rispettato.

    Sì. Il tribunale non viene informato dal creditore in merito ai pagamenti.

    Solo la presentazione di una “quietanza di saldo” rilasciata dall’ufficio esecuzioni costituisce prova del pagamento effettuato prima dell’udienza. Tale quietanza deve essere presentata dalla parte debitrice al più tardi durante l’udienza stessa. Può anche essere trasmessa al tribunale prima dell’udienza, rendendo facoltativa la presenza.

    Sì. Il tribunale non viene informato dall’ufficio esecuzioni in merito ai pagamenti.

    Solo la presentazione di una “quietanza di saldo” rilasciata dall’ufficio esecuzioni costituisce prova del pagamento effettuato prima dell’udienza. Tale quietanza deve essere presentata dalla parte debitrice al più tardi durante l’udienza stessa. Può anche essere trasmessa al tribunale prima dell’udienza, rendendo facoltativa la presenza.

    È necessario pagare l’intero importo del credito rivendicato nell’ambito del procedimento esecutivo, comprensivo di capitale e interessi, nonché le spese esecutive e le spese giudiziarie derivanti dalla domanda di fallimento.

    La quietanza di saldo rilasciata dall’ufficio esecuzioni riassume le voci pagate e costituisce prova del pagamento.

    Non bisogna mai pagare al tribunale. In questa fase molto avanzata del procedimento esecutivo (una volta convocata l’udienza fallimentare) bisogna pagare esclusivamente all’ufficio esecuzioni recandosi di persona nei loro uffici. Si sconsiglia di effettuare il pagamento alla parte creditrice o all’ufficio esecutivo tramite bonifico bancario, poiché la parte debitrice non conosce l’ammontare delle spese giudiziarie generate dalla procedura fallimentare e non è necessariamente a conoscenza dello stato esatto del proprio debito (in particolare il dettaglio degli interessi di mora o delle spese esecutive).

    Si raccomanda alla parte debitrice di presentarsi all’udienza e di consegnare la quietanza di saldo al giudice in tale occasione, in modo da garantire che quel documento essenziale sia effettivamente ricevuto dal Tribunale al momento dell’udienza.

    Se la parte debitrice non può presentarsi all’udienza, può anche depositare la quietanza almeno 48 ore prima dell’udienza allo sportello della cancelleria del Tribunale civile di prima istanza: 6-8 rue de l’Athénée, 1205 Ginevra; orario di apertura 9:00-12:00 / 13:30-16:00.

    Una parte può farsi rappresentare da un terzo maggiorenne (dipendente o persona di fiducia) oppure da un-a rappresentante legale, in particolare un avvocato o avvocata, munito di procura. Tale rappresentanza non è tuttavia in alcun caso obbligatoria e la parte convocata può sempre presentarsi di persona.

    No. Poiché una parte può sempre farsi rappresentare all’udienza da un terzo munito di procura, l’invio di un certificato medico di assenza dal lavoro non giustifica il rinvio dell’udienza.

    In tal caso, è quindi necessario designare un terzo munito di procura che si presenti all’udienza al posto della parte impossibilitata a partecipare per motivi di salute.

    Un creditore o una creditrice che abbia concordato un accordo di pagamento con il proprio debitore o la propria debitrice deve semplicemente comunicare al tribunale, prima dell’udienza, il ritiro della propria domanda di fallimento. 

    Non occorre richiedere il rinvio dell’udienza, che verrebbe respinto, poiché il tribunale deve pronunciarsi immediatamente sull’istanza di fallimento. Non occorre nemmeno richiedere la sospensione del procedimento, poiché anche questa verrebbe respinta.

    No. È sufficiente che la parte creditrice, almeno un mese dopo il ritiro della domanda, presenti al tribunale una nuova domanda di fallimento corredata degli stessi documenti allegati alla prima domanda e della prova documentata che il debitore non ha rispettato i precedenti impegni.

    È possibile procedere in questo modo purché il precetto esecutivo all’origine del procedimento non sia antecedente di oltre 15 mesi alla nuova domanda di fallimento.

    La risposta dipende dal tipo di lacuna organizzativa riscontrata.

    È necessario contattare l’Ufficio del Registro di commercio, l’unico ente in grado di attestare al Tribunale il ripristino della situazione di conformità alla legge, sia che si tratti della nomina di un organo mancante (ad esempio, assenza di un amministratore o di un gerente domiciliato in Svizzera, o in caso di assenza di un organo di revisione) e che informerà la società sulle procedure da seguire.

    No, poiché l’opting out non può avere effetto retroattivo.

    È quindi indispensabile, in primo luogo, far revisionare tutti i conti che non sono stati sottoposti a revisione dalla radiazione dell’organo di revisione, quindi presentare al Registro di Commercio i conti revisionati da un revisore autorizzato e, contemporaneamente, richiedere l’opting out, esclusivamente per il futuro.

    Se vi sono più dirigenti (consiglio di amministrazione o soci gerenti) iscritti come tali nel Registro di Commercio è necessario fornire la delibera del consiglio di amministrazione o del consiglio dei soci gerenti con cui si decide di notificare al giudice il sovraindebitamento.

    In caso contrario, è sufficiente la comunicazione proveniente da un amministratore, un'amministratrice, o da un-a gerente unico-a.

    È inoltre necessario, in ogni caso, presentare i rendiconti finanziari (bilancio e conto profitti e perdite) certificati da un revisore autorizzato, redatti almeno al valore di liquidazione.

    Vedere anche

    Greffe de l'assistance juridique

    L'assistenza giudiziaria è un aiuto finanziario concesso a certe condizioni.

    Sezione di diritto civile

    Mediazione

    La mediazione è un processo di risoluzione dei conflitti con il quale il mediatore o la mediatrice, che è un terzo neutro, imparziale e indipendente, facilita la comunicazione tra i-le protagonisti-e e li-e aiuta a trovare da soli-e una soluzione equa e durevole ai conflitti che li-e oppongono.

    Servizi di consulenza giuridica

    Il Potere giudiziaro non fornisce consulenza giuridica. Può rivolgersi alle seguenti associazioni ed enti.