Skip to main content

Mediazione

La mediazione è un processo di risoluzione dei conflitti con il quale il mediatore o la mediatrice, che è un terzo neutro, imparziale e indipendente, facilita la comunicazione tra i-le protagonisti-e e li-e aiuta a trovare da soli-e una soluzione equa e durevole ai conflitti che li-e oppongono.

La mediazione è un’iniziativa volontaria, non vincolante e riservata. Può essere effettuata in qualsiasi momento, idealmente prima di adire la giustizia. Può tuttavia avvenire nel corso della procedura giudiziaria.

Il quadro della mediazione viene adattato ad ogni caso, di concerto con il mediatore o la mediatrice e i-le partecipanti. Esso serve da base agli scambi durante l’intero processo di mediazione.

  • Il mediatore o la mediatrice garantisce il buon svolgimento della mediazione.
     
  • Il mediatore o la mediatrice provvede al rispetto del tempo di parola di ciascuno-a e si accerta della buona comprensione reciproca tra i-le partecipanti.
     
  • Il mediatore o la mediatrice facilita la comunicazione e invita i-le protagonisti-e ad esprimere ognuno-a il proprio punto di vista, per mettere in rilievo le cause reali del conflitto. In tale contesto, i-le partecipanti cercheranno e troveranno insieme, con l’aiuto del mediatore e della mediatrice, soluzioni su misura, originali e proiettate verso il futuro, che pongano definitivamente un termine a tutte le loro controversie.

La mediazione si distingue dalla conciliazione e dalla negoziazione.
 

La conciliazione

La conciliazione è una modalità giudiziaria di composizione amichevole delle controversie. Contrariamente al mediatore o alla mediatrice, l’autorità giudiziaria non è scelta dalle parti.

L’udienza di conciliazione ha lo scopo di consentire alle parti, grazie all’intervento del terzo conciliatore, in un quadro riservato e informale, di trovare una soluzione amichevole alla controversia che li oppone.
 

La conciliazione giudiziaria ha le seguenti caratteristiche:

  • Secondo la natura della controversia, in particolare nella procedura civile, il tentativo di conciliazione è obbligatorio. Nella maggior parte dei casi, è gratuita o poco onerosa (assenza di emolumenti giudiziari), ad eccezione degli onorari dell’avvocato-a, che le parti devono sostenere, salvo concessione dell’assistenza giudiziaria.
     
  • Il tentativo di conciliazione può, secondo la natura del conflitto, essere condotto da un-a magistrato-a o un’autorità giudiziaria collegiale specializzata (ad esempio in materia di locazione e affitto). In altri casi, ad esempio nei conflitti familiari (divorzio), essa è affidata al-la giudice chiamato-a a dirimere la controversia, in caso di fallimento del tentativo.
     
  • Sulla base di una prima analisi giuridica dei fatti, l’autorità giudiziaria può dare, in modo informale, il proprio parere sul termine prevedibile della controversia e/o proporre soluzioni che le parti sono libere di accettare.
     
  • La conciliazione verte innanzitutto sulle posizioni delle parti e le loro reciproche pretese, che figurano nelle conclusioni espresse nella procedura giudiziaria. Essa avviene essenzialmente all’inizio della procedura, ma può essere tentata in qualsiasi fase della procedura.
     
  • Il conciliatore o la conciliatrice può aiutare le parti a trovare soluzioni più ampie o più conformi ai loro interessi integrando nelle discussioni delle questioni non comprese nell’oggetto della controversia.
     
  • In alcuni casi specifici, il conciliatore o la conciliatrice ha a volte il potere di pronunciare decisioni o emettere proposte di sentenza.
     
  • In caso di accordo, totale o parziale, essa sfocia in una transazione formalizzata dall’autorità giudiziaria, avente valore di sentenza.
     
  • In caso di fallimento del tentativo di conciliazione all’inizio della procedura, la o le parti attrici ricevono un’autorizzazione di promuovere la loro azione dinnanzi all’autorità di prima istanza.

La negoziazione

La negoziazione è un procedimento informale con il quale le parti, nella maggior parte dei casi senza l’aiuto di terzi, tentano di giungere ad un accordo per costruire le loro relazioni o porre fine ad un conflitto. In generale, essa permette di giungere a un accordo extragiudiziale (privato).

Quali sono i vantaggi della mediazione?

A differenza del giudice, il mediatore o la mediatrice non impone soluzioni ai-alle protagonisti-e. Essi fungono da facilitatore tra le persone presenti, accompagnandole attraverso le tappe della mediazione, per aiutarle a trovare da sé una soluzione ai conflitti che le oppongono.

Il mediatore o la mediatrice può far fronte ai conflitti in maniera globale per favorire innanzitutto la ripresa del dialogo e l’analisi di tutti gli aspetti del conflitto, laddove l’autorità giudiziaria potrà invece interessarsi solo agli aspetti coperti dalla procedura giudiziaria, essendo vincolata dalle conclusioni delle parti.

La mediazione permette quindi ai-alle partecipanti di porre fine alla controversia in modo volontario e consensuale. È inoltre frequente osservare, dopo la firma dell’accordo di mediazione da parte dei-delle protagonisti-e, il ripristino di un rapporto tra loro, che sia nel settore commerciale, famigliare, di vicinato o di lavoro.
 

La mediazione offre inoltre i seguenti vantaggi:

  • La mediazione è strettamente riservata. Essa consente ai-alle partecipanti di parlare liberamente e di presentare documenti o informazioni che non desiderano divulgare al di fuori del processo di mediazione. Il mediatore o la mediatrice è tenuto-a al segreto professionale e non può essere citato-a come testimone nell’ambito di una procedura giudiziaria parallela o ulteriore. L’esistenza del procedimento di mediazione e l’eventuale accordo finale trovato dai-dalle partecipanti non sono tuttavia coperti dall’obbligo di riservatezza.
     
  • La mediazione è indipendente dalla procedura giudiziaria. Quale che sia il risultato della mediazione, le dichiarazioni dei-delle partecipanti non possono essere utilizzate in caso di processo. Il fascicolo del mediatore o della mediatrice non potrà essere integrato alla procedura giudiziaria.
     
  • La mediazione è generalmente di breve durata e può finire in poche sedute o anche in poche ore. La durata totale della mediazione è, in ogni caso, senza paragone rispetto a quella di una procedura giudiziaria, la quale a volte può protrarsi per diversi anni, soprattutto se le parti chiedono numerosi atti istruttori (audizioni di testimoni, perizie, scambi di scritture) o ricorrono contro le decisioni.
     
  • La mediazione è in generale più economica di una procedura giudiziaria, in particolare vista la sua durata e perché consente di evitare le spese di giustizia, i costi di alcuni atti istruttori (indennizzo dei testimoni, spese di perizia, spese di traduzione o di interpretazione) e gli onorari di avvocati-e, generati in particolare dalla redazione delle scritture e dalla tenuta delle udienze. Dal 1° gennaio 2024, il Potere giudiziario si farà carico del costo della mediazione fino a 7,5 ore di sessione (rinnovabile fino a 3 volte).

Per saperne di più

  • La mediazione è efficace: secondo la Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione, quando le parti accettano la mediazione il tasso di successo si avvicina al 90%.
     
  • Il processo di mediazione si può generalmente tenere nella lingua dei-delle partecipanti mentre il processo giudiziario si svolge in francese, se necessario con l’aiuto di un interprete.
     
  • La mediazione è un processo globale e flessibile che non ha un quadro rigido come il processo giudiziario. Essa consente di giungere a una risoluzione durevole dei conflitti e protegge o ripristina i rapporti tra i-le partecipanti.

La mediazione, per quali conflitti?

La mediazione è particolarmente adatta a tutte le situazioni in cui le persone in conflitto devono avere o hanno avuto relazioni di lunga durata, ad esempio se sono membri della stessa famiglia o abitano nello stesso stabile o lavorano nello stesso ufficio.

La mediazione è appropriata anche quando le persone interessate dovranno frequentarsi in futuro: essa protegge o ripristina la qualità delle relazioni, anche per il futuro.

La mediazione consente inoltre di separarsi con dignità, senza conflitti e tutelando le persone, mentre invece la procedura giudiziaria può, secondo il comportamento delle parti e dei-delle loro avvocati-e, esacerbare il conflitto.

Tutte le controversie sono compatibili con la mediazione, salvo alcuni casi in cui è esclusa per legge.
 

Alcuni esempi di controversie che possono essere risolte per mezzo di questa procedura sono elencati qui di seguito:


Relazioni familiari

Troviamo esempi di mediazione efficace e riuscita per tutti i conflitti intra-familiari che siano relazionali o patrimoniali.

 Esempio:

  • Conflitto tra un genitore e il figlio o la figlia maggiorenne, in merito alla copertura delle spese di quest’ultimo o quest’ultima.
  • Conflitto tra gli-le eredi dovuti alla divisione di una successione.
  • Separazione di persone non coniugate, in merito alla divisione dei beni acquisiti in comune.
  • Organizzazione delle relazioni personali dei figli con i genitori dopo il divorzio.
     

Relazioni professionali

Nelle relazioni professionali, la mediazione consente di evitare il deterioramento di una situazione che si aggrava o di appianare una situazione pregiudizievole per le persone e l’impresa.

Esempi:     

  • Conflitto tra colleghi
  • Conflitto con un-a superiore o un-a subordinato-a
  • Conflitto tra servizi e dipartimenti
  • Conflitto con un-a cliente o un-a fornitore o fornitrice dell’impresa
     

Vita quotidiana

Nell’ambito della vita quotidiana, la mediazione consente di interrompere la spirale di animosità che può rendere la vita un inferno.

Esempi:

  • Conflitto tra inquilini dello stesso stabile
  • Conflitto tra coinquilini
  • Conflitto con un-a custode
  • Conflitto tra vicini-e proprietari-e della loro villa
  • Conflitto tra proprietari di appartamenti in proprietà per piano o in comproprietà
  • Conflitto connesso all’uso di posti macchina
     

Nel mondo degli affari

Nel mondo degli affari, la mediazione si rivela essere uno strumento efficace che permette di salvaguardare relazioni commerciali spesso di importanza vitale per l’impresa.

Esempi:

  • Conflitti tra socie-e
  • Conflitto connesso a un contratto di consegna
  • Conflitto con un-a cliente importante
  • Conflitto con una succursale
  • Family business
  • Successioni aziendali
     

Mediazione penale per adulti

La mediazione penale è un processo con il quale il procuratore o la procuratrice incaricato-a di un caso nomina, con l’accordo delle parti nella procedura, un mediatore o una mediatrice allo scopo di offrire ai-alle protagonisti-e la possibilità di trovare una soluzione liberamente negoziata per porre un termine definitivo al perseguimento penale.

Può trattarsi di casi in cui la procedura penale è direttamente connessa agli atti e ai comportamenti che le parti in conflitto hanno avuto l’una verso l’altra (vie di fatto, diffamazione, calunnia).

In caso di successo della mediazione penale, il procuratore o la procuratrice può, se sussistono i presupposti, porre fine alla procedura penale mediante abbandono della stessa.

Per saperne di più
 

Mediazione penale per minorenni

Il Tribunal des mineurs può incoraggiare le parti ad avviare una mediazione. Se la mediazione ha successo, la procedura è abbandonata.

Il processo di mediazione partecipa allo scopo educativo richiesto dalla legge, permettendo in particolare alla persona imputata di responsabilizzarsi nei confronti della-e persona-e danneggiata-e o della-e vittima-e. Dà inoltre alla parte accusatrice privata un posto più importante di quello che le riserva la legge sul diritto processuale penale applicabile ai minorenni.
 

Mediazione amministrativa

In caso di cattive esperienze, di disaccordo o di conflitto con un servizio dell’amministrazione cantonale o comunale oppure con un altro ente pubblico a Ginevra, il-la cittadino-a può adire il mediatore amministrativo cantonale. Gli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG) o la polizia dispongono anch’essi di un organo di mediazione in grado di accompagnare un processo di risoluzione extragiudiziale di un conflitto.

Occorre notare che il mediatore amministrativo cantonale non è competente per esaminare un caso sottoposto a una procedura giudiziaria in corso o che è stato in precedenza risolto mediante decisione giudiziaria, a meno che tale procedura non venga sospesa al fine di essere risolta dinnanzi a lui in via extragiudiziale.

Per saperne di più

Come si svolge una mediazione?

Procedimento

Presa di contatto

Uno-a dei-delle protagonisti-e o entrambi-e, o i-le loro avvocati-e contattano direttamente un mediatore o una mediatrice o si rivolgono a una struttura in grado di orientarli verso tale scelta. Se non conoscono mediatori o mediatrici giurati-e o se hanno bisogno di aiuto per identificare un profilo adeguato, possono rivolgersi all’ufficio di mediazione. È anche possibile che nel corso della procedura giudiziaria il-la giudice inciti le parti presenti a tentare di risolvere tutta o parte della controversia mediante la mediazione.

Se l’iniziativa della mediazione emana da un-a solo-a protagonista, il mediatore o la mediatrice invita l’altro-a a partecipare al procedimento.

Il mediatore o la mediatrice può invitare i-le protagonisti-e separatamente o congiuntamente a un colloquio preliminare. Durante tale colloquio preliminare, il mediatore o la mediatrice spiega il procedimento di mediazione, le condizioni necessarie al suo successo, il suo ruolo, quello dei-delle protagonisti-e e, se del caso, quello dei-delle loro avvocati-e; il mediatore o la mediatrice presenta una convenzione di mediazione. Ascolta inoltre i-le protagonisti-e che presentano la loro versione del conflitto.

Il mediatore o la mediatrice riceve poi i-le protagonisti-e per una o più sedute di mediazione, le quali si svolgeranno presso il mediatore o la mediatrice oppure in un altro luogo neutro scelto di comune accordo tra i-le protagonisti-e.

La mediazione avviene nella maggior parte dei casi in mezza giornata o in più sedute della durata di 1h30 o 2h. Secondo la complessità del caso, può prolungarsi per alcune mezze giornate o sedute supplementari.  Il calendario della mediazione è fissato di comune accordo dai-dalle protagonisti-e e dal mediatore o la mediatrice, in base alle disponibilità di ciascuno di loro.
 

Durante le sedute, il mediatore o la mediatrice:

  • Ascolta i-le protagonisti-e
  • Consente a ciascuno-a di esprimersi e di descrivere la propria percezione del conflitto
  • Migliora il dialogo e l’ascolto tra i-le protagonisti-e
  • Aiuta i-le protagonisti-e a identificare ciò che desiderano, i loro bisogni e i loro interessi
  • Favorisce la ricerca di soluzioni creative e innovatrici
  • Aiuta le parti a redigere l’accordo finale
  • Si accerta che saranno presi tutti i provvedimenti utili a garantire l’esecuzione dell’accordo trovato dai-dalle protagonisti-e
     

Il ruolo dell’avvocato-a nella mediazione

La mediazione non esclude la partecipazione dell’avvocato-a.

La partecipazione dell’avvocato-a al processo di mediazione è spesso favorevole alla risoluzione del conflitto. A volte è indispensabile, in particolare se l’accordo finale deve essere omologato dall’autorità giudiziaria e se è necessario controllare la sussistenza dei presupposti legali.

La partecipazione degli-delle avvocati-e può quindi facilitare il processo di mediazione e contribuire a giungere ad un esito soddisfacente. A tale scopo, dal 1° gennaio 2024 la legge consentirà di finanziare 2,5 ore di onorari per le attività di un avvocato o un’avvocata, all’inizio del procedimento.

A monte della mediazione:

  • L’avvocato-a spiega il processo di mediazione al-alla suo-a cliente, valuta i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti, nonché gli eventuali rischi di una procedura dinnanzi ai tribunali.
     
  • Con l’accordo del-la suo-a cliente, l’avvocato-a propone la mediazione alla controparte.
     
  • L’avvocato-a prepara il processo di mediazione definendo con il-la suo-a cliente una strategia favorevole al processo di risoluzione extragiudiziale della controversia. Lo-a aiuta ad assumere il necessario distacco e a identificare i suoi bisogni e interessi.
     

Nel corso e alla fine della mediazione:

  • L’avvocato-a può assistere il-la proprio-a cliente, se necessario, durante il colloquio preliminare o anche accompagnarlo-a alle successive sedute, se le parti lo desiderano. L’avvocato-a rassicura e consiglia il-la suo-a cliente sulla portata giuridica della sua posizione.
     
  • In caso di accordo, l’avvocato-a verifica la compatibilità giuridica del medesimo ed espone al-la suo-a cliente le questioni sensibili. Lo-la aiuta a formalizzare i termini dell’accordo in collaborazione con il-la suo-a collega, con il mediatore o la mediatrice e le parti.
     
  • In mancanza di accordo, l’avvocato-a organizza, se necessario, l’avvio o la continuazione della procedura giudiziaria.

A chi rivolgersi per una mediazione?

A Ginevra, l’esercizio della professione di mediatore o mediatrice giurato-a richiede l’autorizzazione del Consiglio di Stato.

Ai sensi della legge, l’iscrizione su tali liste garantisce al pubblico che i mediatori o le mediatrici hanno ricevuto una formazione riconosciuta (diploma universitario o formazione ritenuta equivalente), che hanno una buona formazione professionale, sono qualificati e hanno particolari capacità in materia di mediazione, nonché un’esperienza o conoscenze sufficienti in tale ambito.

L’ufficio di mediazione, che ha il compito di promuovere la mediazione, è a disposizione del pubblico e può aiutare le persone che lo consultano a identificare il profilo adeguato alla loro situazione.

Per saperne di più

Quanto costa una mediazione?

Con riserva di assunzione dei costi della mediazione da parte del Potere giudiziario (saperne di più), la remunerazione del mediatore o della mediatrice può variare a seconda del numero dei partecipanti, della natura e della complessità del conflitto. I-le protagonisti-e sono informati sin dall’inizio della tariffa oraria applicabile al colloquio preliminare, alle sedute e al lavoro svolto in relazione diretta con la mediazione. La ripartizione degli onorari del mediatore o della mediatrice è convenuta tra i partecipanti.

Tariffa oraria o forfettaria

I partecipanti e il mediatore o la mediatrice possono convenire una tariffa oraria o un forfait giornaliero o complessivo.

I mediatori e le mediatrici che dipendono da un’associazione o da un’organizzazione possono essere soggetti-e a un tariffario stabilito da queste ultime. I mediatori e le mediatrici indipendenti sono liberi di applicare le tariffe in proporzione alla loro prestazione e ai loro livelli di competenza.

  • Le tariffe orarie praticate si situano tra Fr. 100.- e Fr. 500.- all’ora.
  • I forfait praticati si situano tra Fr. 800.- e Fr. 2'500.- per giornata lavorata.

Le tariffe possono variare notevolmente a seconda che si tratti di una mediazione familiare o commerciale.
 

Spese amministrative ed esborsi

Il mediatore o la mediatrice può fatturare spese amministrative forfettarie nonché esborsi di spese direttamente connesse alla mediazione, come la locazione di locali o l’ordinazione di pasti.

Al termine del processo di mediazione, la redazione di un accordo di mediazione su domanda dei-delle protagonisti-e può essere fatturata a parte in funzione del tempo ad essa dedicato.
 

Possibilità di assunzione totale o parziale delle spese di mediazione

Dal 1° gennaio 2024, il Potere giudiziario finanzierà fino a 7,5 ore di mediazione (rinnovabile fino a 3 volte), nonché diverse prestazioni annesse, alle condizioni previste dalla legge sulla mediazione.

Per saperne di più

 

Che cos’è la convenzione di mediazione?

All’inizio del processo, i-le partecipanti alla mediazione, ovvero i-le protagonisti-e e il mediatore o la mediatrice, firmano una convenzione che formalizza il loro impegno nella mediazione e che precisa le condizioni del suo svolgimento.

Tale convenzione, che può essere adattata in base alle necessità dei-delle protagonisti-e e delle circostanze del caso, verte in particolare sui seguenti punti:

  • Menzione dei-delle partecipanti e dell’oggetto del conflitto
     
  • Princìpi che regolano l’intervento del mediatore o della mediatrice
     
  • Princìpi che regolano il comportamento dei-delle partecipanti alla mediazione
     
  • Clausola di riservatezza
     
  • Basi della remunerazione del mediatore o della mediatrice
     
  • Eventualmente calendario o scadenzario delle sessioni

Domande/risposte

Non è mai troppo tardi, se i-le protagonisti-e hanno la volontà di ottenere una soluzione extragiudiziale al loro conflitto con l’aiuto del mediatore o della mediatrice.

La mediazione può essere iniziata ad ogni stadio della procedura giudiziaria o anche al di fuori di ogni procedura dinnanzi ai tribunali.

Se avviata prima di depositare una domanda in tribunale, la mediazione può consentire di evitare i vincoli e i costi della procedura giudiziaria. Se una procedura giudiziaria è già pendente, può essere sospesa per permettere alle parti di iniziare la mediazione.

La scelta del mediatore o della mediatrice è fatta di comune accordo tra i-le protagonisti-e.

A Ginevra, l’esercizio della professione di mediatore o mediatrice giurato-a richiede l’autorizzazione del Consiglio di Stato, che tiene a disposizione del pubblico la lista dei mediatori e delle mediatrici giurati-e.

I-le protagonisti-e partecipano attivamente e volontariamente alla ricerca di una soluzione al conflitto. Il loro impegno e la loro collaborazione sono fondamentali per il successo della mediazione.

In generale, la mediazione si svolge in presenza di tutti-e i-le protagonisti-e.

È tuttavia possibile, su domanda dei-delle protagonisti-e o su domanda del mediatore o della mediatrice, che delle persone si isolino provvisoriamente con il mediatore o la mediatrice.

È possibile, durante un colloquio a parte durante la mediazione.

Molti-e mediatori e mediatrici offrono la possibilità di organizzare una mediazione a distanza, per tutta la durata del processo od occasionalmente.

Il mediatore o la mediatrice cerca di trovare una soluzione soddisfacente per tutti-e i-le protagonisti-e. Al contrario di una procedura giudiziaria, non ci sono quindi né "vincitori" "perdenti".

I-le protagonisti-e sono liberi-e di accettare o meno la soluzione trovata con l’aiuto del mediatore o della mediatrice. Hanno il diritto di porre fine alla mediazione in qualsiasi momento.

Vedere anche

Ufficio di mediazione

L’ufficio di mediazione ha il compito di promuovere la mediazione, una modalità di risoluzione amichevole dei conflitti rapida, riservata e finanziata dal Potere giudiziario, che consente molto spesso alle parti, con l’aiuto del mediatore o della mediatrice, di trovare da sole una soluzione globale e duratura alla loro controversia. A tale scopo, l’ufficio informa il pubblico in generale, informa le persone in conflitto tra loro che vengono a consultarlo, facilita l’avvio della mediazione e ne autorizza il finanziamento da parte del Potere giudiziario. Può essere consultato anche quando una procedura giudiziaria è già pendente o, ancora meglio, prima dell’apertura di una tale procedura.