La mediazione è un’iniziativa volontaria, non vincolante e riservata. Può essere effettuata in qualsiasi momento, idealmente prima di adire la giustizia. Può tuttavia avvenire nel corso della procedura giudiziaria.
Il quadro della mediazione viene adattato ad ogni caso, di concerto con il mediatore o la mediatrice e i-le partecipanti. Esso serve da base agli scambi durante l’intero processo di mediazione.
- Il mediatore o la mediatrice garantisce il buon svolgimento della mediazione.
- Il mediatore o la mediatrice provvede al rispetto del tempo di parola di ciascuno-a e si accerta della buona comprensione reciproca tra i-le partecipanti.
- Il mediatore o la mediatrice facilita la comunicazione e invita i-le protagonisti-e ad esprimere ognuno-a il proprio punto di vista, per mettere in rilievo le cause reali del conflitto. In tale contesto, i-le partecipanti cercheranno e troveranno insieme, con l’aiuto del mediatore e della mediatrice, soluzioni su misura, originali e proiettate verso il futuro, che pongano definitivamente un termine a tutte le loro controversie.
La mediazione si distingue dalla conciliazione e dalla negoziazione.
La conciliazione
La conciliazione è una modalità giudiziaria di composizione amichevole delle controversie. Contrariamente al mediatore o alla mediatrice, l’autorità giudiziaria non è scelta dalle parti.
L’udienza di conciliazione ha lo scopo di consentire alle parti, grazie all’intervento del terzo conciliatore, in un quadro riservato e informale, di trovare una soluzione amichevole alla controversia che li oppone.
La conciliazione giudiziaria ha le seguenti caratteristiche:
- Secondo la natura della controversia, in particolare nella procedura civile, il tentativo di conciliazione è obbligatorio. Nella maggior parte dei casi, è gratuita o poco onerosa (assenza di emolumenti giudiziari), ad eccezione degli onorari dell’avvocato-a, che le parti devono sostenere, salvo concessione dell’assistenza giudiziaria.
- Il tentativo di conciliazione può, secondo la natura del conflitto, essere condotto da un-a magistrato-a o un’autorità giudiziaria collegiale specializzata (ad esempio in materia di locazione e affitto). In altri casi, ad esempio nei conflitti familiari (divorzio), essa è affidata al-la giudice chiamato-a a dirimere la controversia, in caso di fallimento del tentativo.
- Sulla base di una prima analisi giuridica dei fatti, l’autorità giudiziaria può dare, in modo informale, il proprio parere sul termine prevedibile della controversia e/o proporre soluzioni che le parti sono libere di accettare.
- La conciliazione verte innanzitutto sulle posizioni delle parti e le loro reciproche pretese, che figurano nelle conclusioni espresse nella procedura giudiziaria. Essa avviene essenzialmente all’inizio della procedura, ma può essere tentata in qualsiasi fase della procedura.
- Il conciliatore o la conciliatrice può aiutare le parti a trovare soluzioni più ampie o più conformi ai loro interessi integrando nelle discussioni delle questioni non comprese nell’oggetto della controversia.
- In alcuni casi specifici, il conciliatore o la conciliatrice ha a volte il potere di pronunciare decisioni o emettere proposte di sentenza.
- In caso di accordo, totale o parziale, essa sfocia in una transazione formalizzata dall’autorità giudiziaria, avente valore di sentenza.
- In caso di fallimento del tentativo di conciliazione all’inizio della procedura, la o le parti attrici ricevono un’autorizzazione di promuovere la loro azione dinnanzi all’autorità di prima istanza.