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8h-12h / 14h-17h (dal lunedì al venerdì)
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Tribunal des mineurs
Case postale 3686
1211 Genève 3
Presidenza e direzione
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Stéphane ZEN-RUFFINEN
Presidente
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Guillaume MEIER
Direttore
Organizzazione
Il Tribunal des mineurs è composto da 6 giudici titolari e dispone di un numero equivalente di giudici supplenti; 12 giudici a latere (6 medici e 6 specialisti dell’educazione) sono inoltre connessi-e a questa giurisdizione.
Il-la giudice dei minorenni conduce da solo-a l’istruzione.
Il Tribunal des mineurs siede in composizione di un giudice titolare che lo presiede, di un giudice a latere medico e di un giudice a latere specialista dell’educazione.
I dibattimenti si tengono a porte chiuse.
Procedura
Il Tribunal des mineurs è incaricato delle 3 fasi della procedura penale nei confronti di una persona minorenne: la fase istruttoria, la fase di giudizio e infine la fase dell’esecuzione della sanzione pronunciata (pena e/o misure).
Tappa 1: istruzione della procedura
Il-la giudice dei minorenni conduce l’istruzione. Può in particolare pronunciare misure protettive a titolo provvisorio e ordinare la detenzione preventiva.
Tappa 2: giudizio
Al termine dell’istruzione, il-la giudice può alternativamente:
- Abbandonare la procedura.
- Emettere un decreto d’accusa.
- Comunicare la procedura al Ministero pubblico dei minorenni (ossia un-a dei procuratori o delle procuratrici del Ministero pubblico incaricato-a delle procedure nei confronti di minorenni), se si prevede un collocamento, una multa di più di Fr. 1’000.- o una pena detentiva di più di 3 mesi. In queste 3 ipotesi, il Ministero pubblico dei minorenni redige l’atto di accusa e adisce il Tribunal des mineurs, il quale delibererà mediante sentenza al termine di un’udienza di giudizio.
Tappa 3: esecuzione della sanzione pronunciata (pena e/o misure)
Il o la giudice dei minorenni che ha condotto l’istruzione è l’autorità di esecuzione della pena e/o delle misure protettive pronunciate dal-la giudice dei minorenni o dal Tribunal des mineurs. Le misure protettive possono estendersi oltre la maggiore età dell’interessato-a ma non oltre l’età di 25 anni.
Parti della procedura
Partecipano alla procedura l’imputato-a minorenne, i-le suoi-e rappresentanti legali, l’accusatore o accusatrice privato-a, e secondo i casi, il procuratore o la procuratrice dei minorenni. L’accusatore o accusatrice privato-a non interviene durante i dibattimenti dinnanzi al Tribunal des mineurs, salvo se circostanze particolari lo richiedano.
A tutti gli stadi della procedura le parti possono essere assistite da un-a avvocato-a. In certi casi, la rappresentanza da parte di un-a avvocato-a è obbligatoria per l’imputato-a minorenne (difesa obbligatoria, art. 24 DPMin).
Domande/risposte
No, tutta la procedura si svolge a porte chiuse (senza pubblico), dal suo inizio alla fine della fase di esecuzione, per preservare gli obblighi di protezione e di educazione del-la minorenne, salvo possibilità per l’autorità di giudizio di ordinare la tenuta di un’udienza pubblica se:
- L’imputato-a minorenne capace di discernimento, o i suoi genitori, lo esigono o
- L’interesse pubblico lo impone
In entrambe le ipotesi, questa pratica non deve nuocere gli interessi dell’imputato-a minorenne.
Ogni persona offesa da un reato può sporgere querela. A tale scopo, bastare recarsi in una stazione di polizia dove sarà registrata la dichiarazione. È anche possibile inviare una querela per posta al Ministero pubblico o depositarla allo sportello di tale giurisdizione.
Se la querela è diretta contro una persona minorenne, può anche essere inviata direttamente per posta al Tribunal des mineurs o depositata allo sportello di tale giurisdizione.
La querela deve essere scritta e firmata dalla persona direttamente offesa dall’oggetto della querela. Occorre descrivere i fatti in modo chiaro e completo, nonché tutti gli elementi importanti (in particolare: data e luogo dei fatti, contesto, nome della persona coinvolta, eventuali testimoni, ecc.). La qualificazione giuridica dei fatti non è necessaria, ma può essere menzionata.
Per i reati perseguiti unicamente su querela di parte il termine per sporgere la relativa querela si prescrive in 3 mesi a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha conosciuto l’autore del reato.