Tappa 2: conciliazione
Ogni procedura inizia, salvo le eccezioni previste dalla legge, con un tentativo di conciliazione. La conciliazione è condotta da una giudice conciliatrice o un giudice conciliatore e deve tenersi, per quanto possibile, entro un termine di 2 mesi dopo il deposito della domanda. La parte convenuta riceve una copia della domanda insieme alla convocazione.
Le parti devono comparire e possono essere assistite da una persona di fiducia, da un-a avvocato-a, o da altri-e rappresentanti professionalmente qualificati-e (ad esempio, un-a segretario-a sindacale), che, se necessario, le accompagnerà durante tutta la procedura.
In certi casi, può farsi rappresentare all’udienza da una terza persona.
Al termine di questa udienza, ci sono due possibilità:
L’accordo è riportato nel verbale dell’udienza di conciliazione, che ha valore di sentenza e di cui una copia è rilasciata alle parti.
- La conciliazione fallisce
Se non si giunge ad alcun accordo, riceverà un’autorizzazione ad agire che le consentirà di portare la causa dinnanzi al tribunale entro un termine di 3 mesi.
A Sua richiesta, la giudice conciliatrice o il giudice conciliatore può anche emettere una decisione, a condizione che il valore litigioso non superi i Fr. 2'000.-. Tale decisione può essere impugnata.
In certi casi, l’autorità di conciliazione può peraltro formulare una proposta di giudizio alla quale ciascuna parte può fare opposizione entro un termine di 20 giorni. Se necessario, l’autorità di conciliazione rilascia un’autorizzazione ad agire in tribunale alla persona richiedente.
Tappa 3: istruzione della procedura da parte del tribunale
Il tribunale è composto da un-a giudice che assume la funzione di presidente e da 2 giudici (datrice o datore di lavoro e salariato-a).
A ricezione della domanda e dell’autorizzazione ad agire, nonché degli atti, il tribunale trasmette una copia degli stessi alla parte convenuta, impartendole un termine per rispondere per iscritto.
La procedura si svolge poi in quattro tappe:
1/ L’istruzione (provvedimenti preparatori per completare l’incarto)
2/ L’assunzione delle prove (audizione delle parti e degli eventuali testimoni)
3/ Le arringhe (conferma delle posizioni di ognuno)
4/ Le deliberazioni (si svolgono senza la presenza delle parti)
Tappa 4: notificazione della sentenza
Al termine della procedura, il tribunale emette la sua sentenza, che è spedita per posta raccomandata alle parti.