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Compiti

Il compito del Potere giudiziaro, terzo potere dello Stato, è quello di amministrare la giustizia con dignità, rigore, assiduità, diligenza e umanità a tutti in egual modo, al povero come al ricco, al debole come al potente, allo straniero come al proprio cittadino.

Mentre il parlamento (Gran Consiglio) redige le leggi e il governo (Consiglio di Stato) le attua, i tribunali ne controllano l’applicazione, come pure quella delle leggi federali.

Si distinguono 3 principali settori della giustizia:

La Costituzione federale garantisce a chiunque il diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria; i tribunali sono quindi i garanti della giustizia all’interno dello Stato.

Con la loro imparzialità e con la qualità del loro lavoro, i tribunali permettono agli utenti della giustizia di vivere in sicurezza, con la garanzia che le leggi saranno applicate in modo uguale ed equo nei confronti di ognuno. Essi contribuiscono così alla qualità della vita della nostra popolazione e alla creazione di “condizioni quadro” favorevoli all’attività economica.

Vedere anche

Sezione di diritto civile

Le giurisdizioni civili sono competenti per dirimere i litigi che oppongono tra loro privati cittadini o persone giuridiche.

Sezione di diritto penale

Il Ministero pubblico e le autorità giudicanti in materia penale perseguono e puniscono i comportamenti vietati dalla legge, ossia le contravvenzioni, i delitti e i crimini.

Sezione di diritto pubblico

Le giurisdizioni di diritto pubblico sono competenti per giudicare i conflitti che oppongono privati cittadini e autorità amministrative cantonali e comunali, enti autonomi di diritto pubblico e istituti di diritto privato aventi funzioni pubbliche.