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Costi di una procedura civile

Questa pagina presenta le diverse spese che possono essere generate da una procedura civile, e che i cittadini possono aspettarsi di dover sostenere.

Le spese processuali

Le spese processuali corrispondono alle spese di procedura.

Si possono distinguere due tipi di spese processuali (art. 95 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC (Codice di procedura civile)):

  • Gli esborsi (esborso forfettario per la procedura di conciliazione ed esborso forfettario per la decisione)
  • Le spese (di assunzione delle prove, di traduzione e di rappresentanza del figlio)

 

Gli esborsi

Gli esborsi (art. 95 cpv. 2 lett. a e b CPC) costituiscono un contributo ai costi di funzionamento complessivo della giustizia (conciliazione e decisione). Non coprono quindi l’integralità dei costi della giustizia.

Essi sono calcolati dal tribunale sulla base del valore litigioso e sono stimati al momento del deposito della domanda o dell’istanza presso il tribunale competente. Tali emolumenti sono quindi in linea di principio oggetto di un anticipo sulle spese, richiesto all’inizio della procedura. Nella sua sentenza, il tribunale stabilisce le spese e le ripartisce tra le parti, in base all’esito della procedura.

Il tribunale competente potrà chiedere ulteriori anticipi sulle spese se la somma iniziale anticipata non basta più. 

Per il calcolo dell’anticipo sulle spese, il Tribunale civile si basa su:

I tribunali possono esigere dalla parte attrice un anticipo sulle spese (art. 98 CPC) fino alla metà delle spese processuali stimate. In certi ambiti, l’anticipo sulle spese potrà essere completo. Salvo eccezioni, si tratta dei seguenti casi:

  • Conciliazione
  • Procedure sommarie
  • Procedure di seconda istanza

 

Le spese di assunzione di prove, di traduzione e di rappresentanza del figlio 

Le spese di assunzione delle prove e di traduzione e di rappresentanza del figlio (art. 95 cpv. 2 lett. c - e CPC) sono connesse ai mezzi di prova presentati durante la procedura. Può trattarsi dell’audizione di testimoni, di periti, dell’attuazione di commissioni rogatorie, di spese di traduzione o di interprete, ecc.

Le spese ripetibili

Le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 CPC) sono degli indennizzi di procedura posti a carico di una parte a favore dell’altra per risarcirla delle spese o del mancato guadagno dovuto al processo. 

Le spese ripetibili comprendono gli indennizzi relativi agli onorari dell’avvocato-a o del mandatario-a, e gli esborsi (spese annesse, come il rilascio di certificati, di copie conformi, di attestazioni, di fotocopie, di pubblicazione nel Foglio ufficiale [FAO] o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC], ecc.).

Ripartizione delle spese

Quando pronuncia la propria decisione, il tribunale stabilisce la quota di ciascuna delle parti alle spese. In generale, la parte soccombente sostiene le spese della procedura, comprese le spese ripetibili dovute alla controparte (art. 111, cpv. 1 CPC). Se il processo sfocia solo su un successo parziale, il tribunale divide le spese in proporzione al risultato ottenuto da ciascuna parte o, se del caso, le compensa (art. 111, cpv. 2 CPC).

La ripartizione delle spese è quindi direttamente determinata dall’esito della controversia, secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile.

I fattori che possono influire sui costi di una procedura

Il cittadino deve sostenere le spese di procedura nonché gli onorari del suo avvocato o della sua avvocata.

L’assistenza giudiziaria – aiuto finanziario

Se una parte non può pagare gli esborsi giudiziari e gli onorari dell’avvocato-a o del/della rappresentante, può chiedere l’assistenza giudiziaria.

Questo servizio si fa interamente o parzialmente carico delle spese, a patto che sussistano le condizioni necessarie per poterne usufruire.

Occorre notare che l’assistenza giudiziaria non si fa carico della partecipazione della controparte (ripetibili). Queste devono essere versate dalla parte soccombente, secondo quanto stabilito nella sentenza. 

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Mediazione – alternativa alla procedura giudiziaria

La mediazione (art. 213 segg. CPC) è una procedura di risoluzione dei conflitti con la quale un mediatore o una mediatrice, che è un terzo neutro, imparziale e indipendente, facilita la comunicazione tra le parti e le aiuta a trovare da sé una soluzione equa e stabile ai conflitti che le oppongono. 

Un ufficio di mediazione facente capo al Potere giudiziario è stato creato dal 1° gennaio 2024. Esso concede aiuti finanziari, in particolare il finanziamento delle sedute di mediazione (7.5 ore di mediazione, rinnovabili fino a tre volte), alle seguenti condizioni:

      o la volontà reciproca e concordante delle persone interessate
      o il ricorso a un mediatore o una mediatrice asseverato-a iscritto-a nella tabella ginevrina
      o il sufficiente collegamento del conflitto con il cantone di Ginevra.

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