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Che cosa è la sospensione dei termini?

La sospensione dei termini, o ferie giudiziarie, corrisponde ai periodi durante i quali i termini sono sospesi.

Ecco i periodi di sospensione dei termini:

  • Dal 7° giorno prima di Pasqua al 7° giorno dopo Pasqua compreso.
  • Dal 15 luglio al 15 agosto compreso.
  • Dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso.

Eccezioni (lista non esaustiva)

La sospensione non si applica in particolare:

  • Alle procedure penali
  • Alle procedure civili di conciliazione e sommarie
  • Alle procedure amministrative (in particolare le procedure in materia di mercati pubblici, le procedure soggette alle norme della legge di procedura fiscale del 4 ottobre 2001, ecc.)
  • Alcuni atti in materia di diritto esecutivo e fallimentare.