La sospensione dei termini, o ferie giudiziarie, corrisponde ai periodi durante i quali i termini sono sospesi.
Ecco i periodi di sospensione dei termini:
- Dal 7° giorno prima di Pasqua al 7° giorno dopo Pasqua compreso.
- Dal 15 luglio al 15 agosto compreso.
- Dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso.
Eccezioni (lista non esaustiva)
La sospensione non si applica in particolare:
- Alle procedure penali
- Alle procedure civili di conciliazione e sommarie
- Alle procedure amministrative (in particolare le procedure in materia di mercati pubblici, le procedure soggette alle norme della legge di procedura fiscale del 4 ottobre 2001, ecc.)
- Alcuni atti in materia di diritto esecutivo e fallimentare.