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Mediazione penale

La mediazione penale è un procedimento per il quale la procuratrice o il procuratore incaricata-o del fascicolo nomina, con l’accordo delle parti, una persona qualificata e autonoma – la mediatrice o il mediatore giurato – per offrire alle parti la possibilità di trovare una soluzione liberamente negoziata, allo scopo di porre un termine definitivo al perseguimento penale.

Quali sono i casi di mediazione?

Le situazioni che si prestano alla mediazione penale sono, in particolare:

  • I conflitti sul posto di lavoro
  • Gli eventi della vita quotidiana che sono degenerati
  • Le ingiurie, ad eccezione di quelle proferite contro un-a rappresentante dell’autorità
  • le controversie commerciali (in particolare in caso di concorrenza sleale)
  • I reati di piccola e media importanza, tra persone destinate a rivedersi (ad esempio, rapporti di vicinato)

Dettagli del procedimento di mediazione

Chi decide di attuare la mediazione?

I casi che possono essere sottoposti alla mediazione sono determinati dalla procuratrice o dal procuratore.

Come ne sono informato-a?

La procuratrice o il procuratore invia una proposta mediante lettera indirizzata alle parti interessate, nella quale fissa un termine per pronunciarsi. Durante l’istruzione, tale proposta può essere presentata in udienza in presenza delle parti.

Chi sceglie la mediatrice o il mediatore e come si svolge la procedura?

  • Il procuratore o la procuratrice sceglie un mediatore o una mediatrice iscritto-a sulla lista dei mediatori e delle mediatrici giurate della commissione di mediazione, il-la quale deve disporre della specializzazione in diritto penale dei maggiorenni. Può anche chiedere all’ufficio della mediazione di suggerire il nome di un mediatore o una mediatrice.
  • Una volta ottenuto l’accordo di tutte le parti interessate alla procedura di mediazione e dopo aver verificato che non ci siano conflitti d’interesse della mediatrice o del mediatore, la procuratrice o il procuratore sospende la procedura penale per un periodo di 3 mesi e trasmette una copia del fascicolo o dei documenti essenziali alla mediatrice o al mediatore.
  • La sospensione della procedura è rinnovabile.

 

Convenzione di mediazione

Une convenzione di mediazione è conclusa tra le parti e la mediatrice o il mediatore, ai sensi dell'Art. 28 RMA.

Tale convenzione ha per oggetto in particolare i seguenti punti:

  • Descrizione del conflitto e designazione delle parti in presenza
  • Il fatto che la mediazione non interrompe né la prescrizione, né la perenzione, salvo eccezione legale
  • L’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità della mediatrice o del mediatore
  • La riservatezza sul contenuto e lo svolgimento della mediazione
  • L’indicazione relativa alla richiesta di assistenza finanziaria all’ufficio di mediazione
  • Il diritto di porre termine alla mediazione in qualsiasi momento

 

Onorari e Spese

  • Le spese e gli onorari del mediatore o della mediatrice sono assunti dal Potere giudiziario per un’attività corrispondente a 7,5 ore di sedute, alle condizioni stabilite dalla legge sulla mediazione. Se è giustificato, e a condizione che la mediazione abbia buona probabilità di avere esito positivo, le parti e la mediatrice o il mediatore giurato possono chiedere la proroga del finanziamento fino a tre volte.
  • La tariffa oraria della mediatrice o del mediatore è di Fr. 200.-. 

 

Risultato della mediazione

Al termine della mediazione, la mediatrice o il mediatore restituisce il fascicolo alla procuratrice o al procuratore.

L'informa del successo o dell’insuccesso della mediazione, senza entrare nei dettagli dell’accordo, salvo se tutte le parti alla mediazione lo desiderano.