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Mediazione penale

La mediazione penale è un procedimento per il quale la procuratrice o il procuratore incaricata-o del fascicolo nomina, con l’accordo delle parti, una persona qualificata e autonoma – la mediatrice o il mediatore – per offrire alle parti la possibilità di trovare una soluzione liberamente negoziata, allo scopo di porre un termine definitivo al perseguimento penale.

Quali sono i casi di mediazione?

Le situazioni che si prestano alla mediazione penale sono, in particolare:

  • I conflitti sul posto di lavoro
  • Gli eventi della vita quotidiana che sono degenerati
  • Le ingiurie, ad eccezione di quelle proferite contro un-a rappresentante dell’autorità
  • Le controversie commerciali (ad esempio, concorrenza sleale)
  • I reati di piccola e media importanza, tra persone destinate a rivedersi (ad esempio, rapporti di vicinato)

Dettagli del procedimento di mediazione

Chi decide di attuare la mediazione?

I casi che possono essere sottoposti alla mediazione sono determinati dalla procuratrice o dal procuratore.

Come ne sono informato-a?

La procuratrice o il procuratore invia una proposta mediante lettera indirizzata alle parti interessate, nella quale fissa un termine per pronunciarsi. Durante l’istruzione, tale proposta può essere formulata nel corso di un'udienza.

Chi sceglie la mediatrice o il mediatore e come si svolge la procedura?

  • Le parti scelgono la mediatrice o il mediatore penale abilitato-a che figura in una lista tenuta dal Ministero pubblico.
  • Una volta ottenuto l’accordo di tutte le parti interessate alla procedura di mediazione e dopo aver verificato che non ci siano conflitti d’interesse della mediatrice o del mediatore, la procuratrice o il procuratore sospende la procedura penale per un periodo di 3 mesi e trasmette una copia del fascicolo o dei documenti essenziali alla mediatrice o al mediatore.
  • La sospensione della procedura è rinnovabile una sola volta.

 

Convenzione di mediazione

Une convenzione di mediazione è conclusa tra le parti e la mediatrice o il mediatore, ai sensi dell'art. 20 RMéd.

Tale convenzione ha per oggetto in particolare i seguenti punti:

  •  Descrizione del conflitto e designazione delle parti in presenza
  • Il fatto che la mediazione non interrompe né la prescrizione, né la perenzione, salvo eccezione legale
  •  L’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità della mediatrice o del mediatore
  •  La riservatezza sul contenuto e lo svolgimento della mediazione
  •  Gli onorari e la loro ripartizione
  •  Il diritto di porre termine alla mediazione in qualsiasi momento

 

Onorari e Spese

  • Le spese e gli onorari della mediatrice o del mediatore sono assunti dal Ministero pubblico fino a Fr. 1'000.-.
  • Oltre tale somma, sono a carico delle parti che potranno, se del caso, chiedere l'assistenza giudiziaria.
  • Possono anche essere posti a carico delle parti in caso di conflitto complesso di natura finanziaria.
  • La tariffa oraria della mediatrice o del mediatore è di Fr. 200.-. Può essere più elevata in caso di conflitto complesso di natura finanziaria.

 

Risultato della mediazione

Al termine della mediazione, la mediatrice o il mediatore restituisce il fascicolo alla procuratrice o al procuratore.

L'informa del successo o dell’insuccesso della mediazione, senza entrare nei dettagli dell’accordo, salvo se tutte le parti alla mediazione lo desiderano.