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Magistratura

Il Potere giudiziaro è esercitato dai/dalle magistrati-e giudiziari-e, assistiti-e nelle loro attività da collaboratrici e collaboratori.
È composto da magistrati-e titolari, da giudici supplenti, da giudici assessori e da giudici del lavoro.

I/le magistrati-e del Potere giudiziaro

Il Potere giudiziaro è esercitato dai-dalle magistrati-e giudiziari, assistiti-e nelle loro attività da collaboratrici e collaboratori. È composto da magistrati-e titolari, da giudici supplenti, da giudici a latere e da giudici del lavoro.

  • I/le magistrati-e titolari sono giudici o procuratori/procuratrici di carriera, la cui unica attività è amministrare la giustizia. Possono esercitare a tempo pieno o parziale.
     
  • I/le giudici supplenti rinforzano le giurisdizioni e agiscono in modo puntuale, ad esempio per far fronte ad un sovraccarico temporaneo. Svolgono allora le stesse funzioni dei/delle magistrati-e titolari. Sono ex magistrati-e titolari o avvocati-e ed esercitano questa attività a titolo accessorio.
     
  • I/le giudici assessori siedono in alcune giurisdizioni quando previsto dalla legge. Offrono all’autorità giudiziaria le loro specifiche competenze tecniche (ad esempio, salute, psichiatria, educazione, lavoro sociale, fiscalità, costruzione) o le forniscono la sensibilità degli ambienti interessati (ad esempio, diritto della locazione o delle assicurazioni sociali). Esercitano questa attività a titolo accessorio.
     
  • I giudici del lavoro sono giudici della giurisdizione ginevrina competente per risolvere le vertenze di diritto privato del lavoro. Appartengono allo stesso settore di attività delle parti alle vertenze e sono divisi in 5 gruppi di attività professionali. Esercitano questa attività a titolo accessorio.

I/le magistrati-e sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, in quanto la costituzione ginevrina sancisce questo principio nell’articolo 117. I loro atti e le loro decisioni non devono quindi essere influenzati da alcuna pressione o tendenza.

Elezioni dei/delle magistrati-e del Potere giudiziaro

I/le magistrati-e giudiziari-e sono eletti-e ogni 6 anni dal popolo, ad eccezione dei giudici del lavoro, eletti-e separatamente dal Gran Consiglio, anch’essi-e per 6 anni.

Se il numero di candidati-e non supera quello degli incarichi di magistrato-a da assegnare durante le elezioni, il Consiglio di Stato proclama eletti-e tacitamente i/le magistrati-e del Potere giudiziaro, ai sensi dell’articolo 55, capoverso 5 della Costituzione ginevrina (lista dei/delle magistrati-e eletti-e alle elezioni generali del 2020/lista dei giudici del lavoro eletti-e alle elezioni del 2018).

Se un incarico di magistrato-a diventa vacante durante il mandato di 6 anni, ad esempio dopo una dimissione, il Gran Consiglio procede ad un’elezione supplementare per eleggere il o la sostituto-a del/della magistrato-a che ha lasciato le proprie funzioni.

Ulteriori informazioni sulla procedura e i documenti da fornire si trovano qui e sulla pagina della sessione corrispondente. Il Conseil supérieur de la magistrature dovrà in particolare fornire il suo avviso.

Per essere eleggibili, i/le magistrati-e titolari e i giudici supplenti devono:

  • Essere cittadini svizzeri
  • Avere l’esercizio dei diritti politici a Ginevra ed essere domiciliati-e nel cantone
  • Essere titolari del brevetto di avvocato
  • Dimostrare di possedere 3 anni di pratica professionale
  • Godere di una buona reputazione
  • Non aver subìto alcuna condanna per crimini o delitti relativi a fatti che pregiudicano la probità o l’onore
  • Non essere oggetto di atti di carenza di beni

Le condizioni di eleggibilità dei/delle magistrati-e assessori variano secondo le giurisdizioni. Non sono necessariamente richieste conoscenze professionali del diritto. Queste ultime non sono nemmeno necessarie per essere eletti-e giudici del lavoro.

Le condizioni di eleggibilità dei/delle magistrati-e devono imperativamente sussistere per tutta la durata delle loro funzioni.

Vedere anche

Conseil supérieur de la magistrature

Il Conseil supérieur de la magistrature esercita la sorveglianza dei-delle magistrati-e titolari, a latere e supplenti del Potere giudiziaro.