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Giudici del lavoro

I giudici del lavoro sono detti "laici" o "laiche". In altri termini, ciò significa che non sono magistrati-e di carriera, ma esercitano la loro attività principale in qualità di datori o datrici di lavoro o di salariati-e in diversi ambienti professionali del cantone.

Principales activités

Formation

 Aucune formation juridique préalable n’est nécessaire pour exercer la fonction de juge prud’hommes.

Une formation paritaire, organisée avec le concours des partenaires sociaux est proposée aux juges prud’hommes en cours de législature.

En revanche, les juges prud’hommes désirant accéder à la fonction de présidente de tribunal doivent au préalable être titulaires:

  • Du brevet d’avocat∙e ou
  • Du brevet de présidente du Tribunal des prud’hommes

Le brevet de présidente du Tribunal des prud’hommes s’obtient par la réussite d’un examen écrit et d’un examen oral.

Ces examens se déroulent à l’issue d’une formation spécifique organisée par le Pouvoir judiciaire et l’Université Ouvrière de Genève, en collaboration avec la faculté de droit de l’Université de Genève.

Les cours dispensés lors de cette formation sont notamment donnés par des avocat∙e∙s spécialisé∙e∙s dans le droit du travail, des juges de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice, des président∙e∙s et des juristes du Tribunal des prud’hommes, ainsi que des professeur∙e∙s de l’Université de Genève.

Conditions pour être juge

L'article 121 de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP- A 5 05) fixe les conditions d’éligibilité des juges prud’hommes:

  • Sont éligibles les employeuses et employeurs et salarié∙e∙s, désigné∙e∙s comme tel∙le∙s par les organisations professionnelles:
    • De nationalité suisse, âgé∙e∙s de 18 ans révolus, exerçant depuis un an au moins leur activité professionnelle dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant un an au moins.
    • De nationalité étrangère ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
  • L’exercice effectif d’une activité en tant qu’employeuse ou employeur ou salarié∙e, de même que le caractère privé ou public du rapport de travail, n’ont pas d’incidence sur l’éligibilité.

Selon l’article 5 alinéa 1 let. f et g de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ - E 2 05), ne peuvent pas être élues les employeuses et employeurs ou salariées qui:

  • Ont subi une condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur
  • Sont en état de faillite
  • Ont fait l’objet d’un acte de défaut de biens délivré dans des conditions portant atteinte à la probité et à l’honneur

Les juges prud’hommes sont élues tous les 6 ans par le Grand Conseil. Les candidates à la fonction de juge prud’hommes sont présentées par les partenaires sociaux.

Environnement de travail/organisation

  • Les audiences au tribunal se déroulent, en principe, le soir (dès 18h).
  • Le tribunal siège dans la composition d’une juge fonctionnant en qualité de présidente, d’une juge prud’homme employeuse ou employeur et d’une juge prud’homme salariée.
  • Le tribunal est secondé par des greffierères-juristes mais, lors de la délibération, les juges prud’hommes prennent seul∙e∙s leur décision, les greffierères-juristes n’ayant qu’une voix consultative.

Qualités requises

  • Ecoute et compréhension d’autrui
  • Sens de la justice
  • Impartialité
  • Disponibilité

Questions/réponses

I-le giudici del lavoro non sono magistrati-e di carriera, ma esercitano questa funzione oltre alle loro attività professionali principali; sono giudici laici o laiche.

I-le giudici del lavoro si pronunciano su conflitti relativi al diritto del lavoro, basandosi sul principio che tali procedure debbano essere giudicate da magistrati-e che lavorano in un settore analogo a quello delle parti.

Il Tribunal des prud'hommes è composto da diversi gruppi professionali, nei quali sono eletti-e i-le giudici:

  • Gruppo 1: industria, orologeria, edilizia
  • Gruppo 2: settore alberghiero, ristorazione e commercio alimentare
  • Gruppo 3: commercio non alimentare, negozio, cure alla persona, turismo e trasporti
  • Gruppo 4: banche, assicurazioni, sicurezza
  • Gruppo 5: professioni mediche e giuridiche, informatica, insegnamento privato, giornalismo, collaboratori e collaboratrici domestici-che e professioni varie, non comprese negli altri gruppi

Questo significa che, per esempio, se lavora come parrucchiere-a o estetista, sarà attribuito-a al gruppo 3 e si occuperà di casi appartenenti a tale settore.

Il Tribunal des prud'hommes è organizzato in modo paritetico: è composto da un-a presidente e da 2 giudici che rappresentano, da un lato, la parte datrice di lavoro e, dall’altro, la parte salariata.

Grazie alla sua esperienza professionale e alle sue conoscenze, assisterà il o la presidente durante le udienze, insieme a un altro-a giudice.

Prima dell’udienza, il o la presidente spiega il caso.


Durante l’udienza propriamente detta, parteciperà alla sua istruzione, procedendo all’audizione delle parti e dei testimoni.

Al termine della fase istruttoria, durante la deliberazione, darà il suo parere e discuterà il caso, poi deciderà, d’intesa con gli altri membri della composizione collegiale, circa la fondatezza o meno della domanda e gli eventuali importi da concedere.

Le udienze si svolgono la sera. Iniziano tra le 17h30 e le 18h30 in uno dei locali del Potere giudiziaro. La durata media di un’udienza è di circa 2 ore. Alcune sono tuttavia più brevi, altre molto più lunghe.

Il o la presidente ha la cosiddetta polizia dell’udienza, ovvero dirige i dibattimenti. Sarà tuttavia sollecitato-a invitato-a a porre domande.

I giudici del lavoro sono assegnati a particolari gruppi professionali, in base alla loro esperienza o la loro attività professionale principale (vedere la pagina Tribunal des prud'hommes).

Sarà quindi assegnato-a al gruppo professionale corrispondente alle sue attività e riceverà dei fascicoli che rientrano nella sua sfera di competenza.

Dovrà essere presente in media tra una e due sere al mese; le udienze sono fissate con alcune settimane di anticipo e si terrà conto delle sue disponibilità.

La funzione di giudice del lavoro costituisce un’attività accessoria alla sua attività professionale.

No, sono richieste la conoscenza del suo mestiere e la sua esperienza professionale.

Tuttavia, nel corso della legislatura, il Potere giudiziaro e i partner sociali organizzano per i giudici del lavoro un percorso formativo sul diritto del lavoro, sulla procedura civile e l’organizzazione giudiziaria; può seguirlo integralmente o solo in parte.

I corsi si svolgono la sera o a mezzogiorno e sono gratuiti.

Pur non essendo obbligatoria, questa formazione è tuttavia altamente raccomandata.

Sì, è prevista una remunerazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento sulla remunerazione concessa a vari-e magistrati-e del Potere giudiziaro, ai membri del Tribunal arbitral e ai membri del Conseil supérieur de la magistrature (RIPJ - E 2 40.03).

Per le udienze:

  1. Per la prima ora: Fr. 190.-
  2. Per ora supplementare completa: Fr. 30.-

Si raccomanda di parlarne in precedenza con il suo datore o la sua datrice di lavoro.

I-le giudici del lavoro sono eletti-e dal Gran Consiglio ogni 6 anni. I-le candidati-e a tale funzione sono presentati-e al Gran Consiglio dai partner sociali, ossia l’Unione delle associazioni patronali ginevrine (UAPG) per i-le giudici del lavoro che rappresentano la parte datrice di lavoro e la Comunità ginevrina di azione sindacale (CGAS) per i-le giudici del lavoro che rappresentano la parte salariata.

Se desidera diventare giudice del lavoro, deve quindi rivolgersi all'UAPG, oppure alla CGAS.

Le condizioni sono stabilite dall’articolo 121 della legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP - A 5 05).

Deve in particolare avere 18 anni compiuti e poter fornire un certificato di buona condotta e un certificato indicante che non vi sono attestati di carenza di beni in corso.

Non è necessario essere domiciliato nel cantone di Ginevra.

Se è cittadino-a svizzero-a, deve aver esercitato un’attività professionale per almeno un anno nel cantone di Ginevra.

Se è disoccupato-a, è eleggibile, ma deve aver esercitato la sua attività professionale in ultimo luogo nel cantone di Ginevra per almeno un anno.

Se è cittadino straniero, deve aver esercitato un’attività professionale in Svizzera per 8 anni, di cui almeno l’ultimo anno nel cantone di Ginevra.

Il limite di età per esercitare la funzione di giudice del lavoro è 72 anni.

Idealmente, se è nato-a dopo il 1° gennaio 1958 e soddisfa i requisiti di cui all’articolo 121 LEDP, è eleggibile alla funzione di giudice del lavoro.

Può manifestare il suo interesse presso i partner sociali quando lo desidera.

Le prossime elezioni dei-delle giudici del lavoro si svolgeranno nell’autunno 2023, per l’entrata in funzione nel gennaio 2024.

L’apertura del deposito delle candidature e la scelta dei-delle candidati-e avvengono in generale 6 mesi prima della data delle elezioni.