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Incoraggiare la mediazione

Un dispositivo ambizioso e innovativo per favorire la risoluzione amichevole delle controversie.

Una legge, un progetto

“Lo Stato incoraggia la mediazione e le altre modalità di risoluzione amichevole delle controversie”.

È quanto prevede l’articolo 120 della Costituzione ginevrina.

Negli ultimi anni, sono state attuate iniziative per porre in atto tale disposizione, in particolare dopo l’adozione, nel 2018, della mozione M 2449 da parte del Gran Consiglio e, nel 2021, di un progetto di legge da parte del Consiglio di Stato.

Dal canto suo, il Potere giudiziario ha creato un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto da rappresentanti dell’Ordine degli avvocati, dell’Associazione dei giuristi progressisti, della Federazione Ginevrina MédiationS, dell’Antenna di mediazione e prevenzione Astural, di ScopaIE, del dipartimento incaricato della sicurezza, del dipartimento dell’educazione pubblica, della formazione e dei giovani, nonché del mediatore amministrativo cantonale. Questo gruppo di lavoro ha stilato l’inventario delle misure esistenti atte a favorire lo sviluppo della mediazione, nonché il catalogo delle azioni complementari da intraprendere a tale scopo, in particolare nei settori informazione e pubblicità, interazione con le procedure giudiziarie, formazione, aiuti finanziari e lavoro in rete.

I lavori di tale gruppo hanno inoltre condotto all’elaborazione congiunta di un emendamento generale al progetto di legge e, infine, all’adozione della legge sulla mediazione da parte del Gran Consiglio nel gennaio 2023.

Lo scopo della legge è promuovere il ricorso alla mediazione per contribuire alla pace sociale e limitare la giudiziarizzazione dei rapporti sociali.

Essa prevede a tale scopo un dispositivo innovativo e ambizioso e, in particolare, le seguenti misure per incoraggiare la mediazione:

  • Ampia informazione del pubblico
  • Maggiore offerta di formazione destinata ai-alle professionisti-e
  • Incentivi finanziari
  • Creazione di un ufficio di mediazione

Il Potere giudiziario e i suoi partner operano attivamente all’attuazione della legge, che entrerà in vigore nel gennaio 2024.

Il nuovo dispositivo

Il Potere giudiziario è incaricato per legge di porre in atto il dispositivo di incoraggiamento alla mediazione, fornendo il supporto amministrativo, finanziario e logistico necessario.

Ambiti

Il dispositivo mira a promuovere la mediazione in tutti gli ambiti:

  • In materia civile, ad esempio in caso di conflitti familiari o successori, in contesti professionali o connessi al contesto abitativo (contratti di locazione, problemi di vicinato, ecc.), nonché nel settore commerciale.
  • In materia penale, che si tratti di minori o di adulti. In entrambi i casi, il magistrato o la magistrata incaricato-a della procedura contribuisce ad avviare il procedimento di mediazione. 
  • In materia amministrativa, il dispositivo provvederà a dirigere le persone in conflitto verso l’ufficio di mediazione amministrativa o verso altre strutture specializzate esistenti (organi di mediazione della polizia o degli HUG, ad esempio). Non è tuttavia escluso che certe controversie in questo ambito possano essere trattate da mediatori o mediatrici giurati, ad esempio nei casi che oppongono dei vicini in una procedura di diritto dell’edilizia.

Direzione

La direzione del dispositivo di incoraggiamento alla mediazione è affidato a una commissione composta da 2 mediatori e mediatrici nominati-e dalla commissione di mediazione, da 2 avvocati e avvocate eletti-e dagli avvocati e dalle avvocate iscritti-e nel registro cantonale, da 3 magistrati o magistrate nominati-e dalla Commissione di gestione del Potere giudiziario e dal segretario generale del Potere giudiziario, che la presiede.

La commissione di direzione è composta da:

  • Sig. Patrick BECKER, segretario generale del Potere giudiziario
  • Sig. Yves BERTOSSA, primo procuratore
  • Sig.ra Emmanuelle DUFOUR-IMSAND, vicepresidente del Tribunale civile
  • Sig.ra Michèle PERNET, giudice presso il Tribunale amministrativo di prima istanza
  • Sig.ra Pascale BYRNE-SUTTON, mediatrice giurata
  • Sig. Philippe SCHNEIDER, mediatore giurato
  • Avv. Diane BROTO, avvocata
  • Avv. Philippe COTTIER, avvocato

Il primo compito della commissione sarà selezionare i mediatori e le mediatrici giurati-e che animeranno l’ufficio di mediazione. Essa proporrà poi misure di miglioramento del dispositivo, anche in materia di sensibilizzazione e di formazione.

La commissione provvederà al monitoraggio del funzionamento del dispositivo identificando le difficoltà incontrate dall’ufficio di mediazione, al fine di proporre, se necessario, misure correttive. Inoltre, la commissione seguirà l’evoluzione degli indicatori e delle statistiche, nonché l’assegnazione dei mezzi finanziari. Infine, la commissione redigerà una relazione annuale di attività trasmessa al Gran Consiglio e alla Commissione di gestione del Potere giudiziario.

L’ufficio di mediazione

Funzionamento

L’ufficio di mediazione, annesso al Potere giudiziario, che lo ospiterà nei suoi locali al Palazzo di giustizia, sarà composto da mediatori e mediatrici giurati-e, che lo animeranno fornendo una presenza quotidiana. L’ufficio, posto sotto la responsabilità di un coordinatore o una coordinatrice, aprirà nel gennaio 2024.

Mansioni e prestazioni

La prima mansione dell’ufficio sarà informare il pubblico e i-le professionisti-e, diffondendo ampiamente tutte le informazioni utili su questa modalità di risoluzione amichevole dei conflitti e garantendo la coerenza delle informazioni fornite da tutti i componenti del dispositivo di risoluzione dei conflitti.

I membri dell’ufficio svolgeranno un ruolo determinante per aiutare ad avviare i procedimenti di mediazione. A tale scopo, essi ricevono le comunicazioni dei magistrati e delle magistrate che hanno incoraggiato le parti di una procedura giudiziaria ad informarsi o a tentare una mediazione. Essi orienteranno, se necessario, gli-le interessati-e verso dispositivi specifici di risoluzione amichevole, spiegando lo svolgimento del procedimento di mediazione o evidenziandone i vantaggi. Potranno, più in generale, essere consultati da ogni persona interessata, con o senza appuntamento e indipendentemente dall’esistenza di una procedura giudiziaria.

Secondo le caratteristiche della controversia e se le persone interessate non hanno individuato un mediatore o una mediatrice, l’ufficio di mediazione potrà inoltre proporre nomi di mediatori e mediatrici, basandosi sulla tabella redatta dall’amministrazione cantonale.

L’ufficio, ideato come una vera e propria interfaccia, servirà da collegamento tra le mediazioni e le eventuali procedure giudiziarie, informando ad esempio la giurisdizione adita se una controversia è stata risolta da un accordo o, al contrario, avvertendola se il procedimento di mediazione non ha dato esito positivo.

Incentivi finanziari

La gratuità costituisce una leva importante di promozione della mediazione. L’ufficio concederà quindi i seguenti aiuti finanziari, a richiesta della o delle persone interessate.

  • Sessioni di mediazione - Le persone in conflitto potranno chiedere all’ufficio di finanziare una mediazione (7,5 ore di mediazione, rinnovabile fino a 3 volte), finanziamento che sarà concesso alle seguenti condizioni:

    La volontà reciproca e concordante delle persone interessate
    o Il ricorso a un mediatore o una mediatrice giurato-a iscritto-a nella tabella ginevrina
    o Il sufficiente collegamento della controversia al cantone di Ginevra
     
  • Co-mediazioni - Se giustificato da circostanze particolari, l’ufficio potrà inoltre concedere il finanziamento dell’attività di un co-mediatore o una co-mediatrice, su richiesta delle parti e del mediatore o della mediatrice incaricato-a.
     
  • Onorari di avvocati e avvocate - L’ufficio concederà, su richiesta della parte interessata e qualora necessario, il finanziamento parziale degli onorari del suo avvocato o della sua avvocata (2,5 ore all’inizio del procedimento), per favorire l’apertura della mediazione.
     
  • Consulenza giuridica - In via eccezionale, l’ufficio potrà autorizzare, previa richiesta del mediatore o della mediatrice, il finanziamento degli onorari di un o una giurista, per fornire un parere esperto, se una questione giuridica specialistica merita di essere chiarita per il buon esito di un procedimento.

Vedere anche

Mediazione

La mediazione è un processo di risoluzione dei conflitti con il quale il mediatore o la mediatrice, che è un terzo neutro, imparziale e indipendente, facilita la comunicazione tra i-le protagonisti-e e li-e aiuta a trovare da soli-e una soluzione equa e durevole ai conflitti che li-e oppongono.