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Curatori, curatrici e mandatari-e precauzionali

Se la legge lo prevede nell’ambito della protezione degli adulti, dei minori o della gestione delle successioni, il tribunale deve nominare un-a mandatario-a, di cui definisce l’incarico. In questa pagina troverete le informazioni utili sulla sua nomina, i suoi compiti, la sua remunerazione, la sua sorveglianza e sull’estinzione del mandato.

Tipi di mandatari del tribunale

Esistono diversi tipi di mandatari, tra cui i principali sono:

Nell’ambito della gestione delle successioni, il tribunale nomina i-le seguenti mandatari-e:

Si noti che l’esecutore o l’esecutrice testamentario-a non è un-a mandatario-a nominato-a dal tribunale ma dalla persona defunta.

 

Nomina

Il tribunale nomina la o le persone alle quali affida l’esecuzione di un mandato. La persona scelta è sempre libera di accettare o di rifiutare l’incarico che gli-le è affidato.

Il-la mandatario-a deve possedere le attitudini e le conoscenze necessarie all’esecuzione dei compiti che gli-le sono affidati e deve eseguirli personalmente.

 

Incarico

I compiti da effettuare sono precisati in una decisione. Essi sono stabiliti sulla base dei bisogni della persona da proteggere o degli atti di gestione successoria da compiere. Tale decisione indica inoltre l’estensione dei poteri di cui il-la mandatario-a è investito-a, ma anche i limiti delle sue funzioni. Il-la mandatario-a dovrà quindi svolgere tali attività, di cui dovrà rendere conto al tribunale per tutta la durata del suo mandato.

 

Doveri

Ogni mandatario-a è soggetto-a al segreto d’ufficio. Sebbene abbia il diritto, per svolgere le proprie funzioni, di divulgare a terzi l’esistenza del suo mandato, il-la mandatario-a non può comunicare informazioni sulla persona o sui beni di cui si cura, a meno che interessi superiori, quali la sicurezza della persona protetta, non lo esigano. In tal caso, il-la mandatario-a deve chiedere al tribunale di essere liberato-a dal segreto d’ufficio.

Tutti e tutte i-le mandatari-e del tribunale sono inoltre soggetti-e al dovere di diligenza. Questo significa che devono eseguire il loro incarico con cura e rapidità.

Se dei fatti nuovi giustificano la modifica o la revoca del provvedimento, il-la mandatario-a deve immediatamente informarne il tribunale.

Remunerazione

La remunerazione del-la mandatario-a è stabilita dal tribunale sulla base di regolamenti e tariffari cantonali.

 

Sorveglianza

Per accertarsi che eseguano adeguatamente il loro incarico, il tribunale controlla le attività di tutti-e i-le mandatari-e che ha nominato come segue:

  • L’inventario dei beni, che deve essere stilato d’ufficio dal o dalla mandatario-a all’inizio del mandato, consente di elencare tutti i beni che deve gestire, se il suo incarico comporta la gestione patrimoniale.
  • L’allestimento dei conti, che fornisce informazioni sui redditi, sulle spese e sull’evoluzione della sostanza e dei debiti, se il mandato comporta la gestione patrimoniale di una persona.
  • Il rapporto di attività, che indica lo stato di avanzamento della situazione nel corso del mandato.
  • Il consenso del tribunale a compiere determinati atti che non fanno parte della gestione ordinaria.

Il controllo del tribunale si effettua con la frequenza stabilita da quest’ultimo alla luce delle circostanze, ma almeno ogni 2 anni. In qualsiasi momento, il tribunale può intervenire presso il-la mandatario-a per dargli-le istruzioni o chiedergli-le informazioni aggiuntive sulle sue attività.

Se un-a mandatario-a manca al proprio dovere con atti od omissioni ingiustificati, qualsiasi persona interessata può sporgere una querela al tribunale. A tale scopo, la persona querelante dovrà inviare al tribunale una lettera in cui spiega la situazione nel modo più preciso possibile.

 

Estinzione del mandato

Il mandato si estingue quando il tribunale ritiene che il provvedimento non sia più necessario. In tal caso, il tribunale pronuncia una decisione che pone fine al provvedimento e al mandato.

Il mandato può anche estinguersi automaticamente. Ciò avviene se la persona protetta decede, se il/la minorenne accede alla maggiore età o se la successione è definitivamente divisa.

Il-la mandatario-a può inoltre essere sollevato-a dal proprio incarico e sostituito-a da un-a altro-a mandatario-a, su decisione del tribunale e quando le circostanze lo giustifichino.

In caso di sollevamento dall’incarico, il-la mandatario-a rimane comunque tenuto-a a svolgere il proprio incarico fino alla nomina del-la suo-a sostituto-a.

Il curatore o la curatrice dell’adulto

Il curatore o la curatrice dell’adulto ha il compito di assistere una persona in situazione di particolare vulnerabilità.

Nomina

Il tribunale conferisce il mandato prioritariamente alla persona scelta dall’interessato-a, o a dei familiari.

In assenza di proposte o di familiari, o se tali persone non sono idonee per eseguire il mandato, il tribunale designerà un curatore o una curatrice professionale, a seconda della sostanza della persona interessata.

Se la sostanza è inferiore a Fr. 50’000.-, si occuperanno del mandato i collaboratori o le collaboratrici del Servizio di protezione dell’adulto (SPAd), chiamati-e curatori o curatrici ufficiali.

Se la sostanza è superiore a Fr. 50’000.-, il tribunale nominerà un-a professionista (assistente sociale, psicologo-a, fiduciario-a, avvocato-a, ecc.) a cui sarà conferito il mandato in qualità di curatore o curatrice privato-a.

Il curatore o la curatrice per l’adulto può quindi essere:

  • Un-a familiare della persona interessata
  • Un curatore o una curatrice ufficiale designato-a tra il personale del servizio di protezione dell’adulto (SPAd)
  • Un curatore o una curatrice privato-a, professionista dell’assistenza sociale, della gestione finanziaria, del diritto, ecc.

Incarichi

Il curatore o la curatrice per la protezione dell’adulto può avere i seguenti compiti:

  • L’assistenza personale (organizzazione della vita quotidiana e del tempo libero, cure della persona, cure mediche, luogo di vita adeguato, istruzione e formazione professionale, ecc.)
  • La gestione degli affari finanziari (gestione dei redditi e di altri beni, nonché dei debiti, ecc.)
  • La gestione degli affari amministrativi (tenuta di un bilancio, pagamento delle fatture, domande di prestazioni sociali, evasione della corrispondenza, pratiche amministrative varie, rappresentanza nei confronti di terzi, ecc.)
  • La gestione degli affari giuridici (conclusione di contratti, rappresentanza in giustizia, ecc.)
  • Le decisioni di natura medica (comprensione delle diagnosi, scelta delle cure, seguito delle terapie, ecc.)

Remunerazione

La remunerazione è regolamentata e differisce secondo il tipo di mandatario-a:

  • I familiari esercitano generalmente tale attività a titolo gratuito.
  • I-le mandatari-e ufficiali sono remunerati-e dallo Stato di Ginevra. Se la sostanza della persona interessata lo consente, i-le mandatari-e possono prelevare una partecipazione ai loro costi.
  • I-le mandatari-e privati-e professionali hanno diritto a un’adeguata remunerazione, stabilita sulla base di una tariffa oraria, nonché al rimborso delle spese giustificate. Tale remunerazione è stabilita dal tribunale e prelevata sui beni della persona sotto curatela.

 

Responsabilità

Lo Stato risponde di ogni danno causato nell’ambito di provvedimenti presi dal tribunale. In tale caso, la persona lesa può contattare in primo luogo il Servizio degli affari giuridici del Potere giudiziaro.

Il curatore o la curatrice rimane comunque responsabile dei suoi atti e gli-le potrà essere chiesto di rimborsare allo Stato l’importo del danno causato.

Il curatore o la curatrice del minorenne

Il curatore o la curatrice del-la minorenne ha principalmente il compito di assistere i genitori nel loro ruolo, di rappresentare il-la minorenne o di sorvegliare le relazioni tra il-la minorenne e i suoi genitori.

Nomina

In generale, i familiari del-la minorenne non possono essere nominati curatori o curatrici di quest’ultimo-a, a causa di potenziali conflitti d’interesse.

Se le possibilità finanziarie dei genitori e la natura dell’incarico lo consentono, il tribunale nomina in generale un curatore o una curatrice privato-a. Nel caso contrario, il tribunale chiede al servizio di protezione dei minori (Servizio di protezione dei minori – SPMi) di nominare collaboratori o collaboratrici a cui conferire il mandato in qualità di curatore o curatrice ufficiale.

Il curatore o la curatrice del-la minorenne può quindi essere:

  • Un curatore o una curatrice ufficiale designato-a tra il personale del Servizio di protezione dei minori (SPMi)
  • Un curatore o una curatrice privato-a, professionista dell’assistenza sociale, dell’educazione, del diritto, ecc.

Incarico

Il curatore o la curatrice per la protezione del-la minorenne può avere i seguenti compiti:

  • Sostegno e consulenza ai genitori in materia educativa
  • Sorveglianza dell’evoluzione della situazione del-la minorenne (diritto di controllo e informazione)
  • Organizzazione e sorveglianza delle relazioni personali (diritto di visita)
  • Gestione dei beni del-la minorenne
  • Esecuzione delle pratiche che consentono di ricevere i crediti alimentari del-la minorenne o altri diritti
  • Difesa degli interessi de-la minorenne nell’ambito di procedure giudiziarie

 

Remunerazione

La remunerazione è regolamentata e differisce secondo il tipo di mandatario-a:

  • I-le mandatari-e ufficiali sono remunerati-e dallo Stato di Ginevra. Nell’ambito della curatela di sorveglianza delle relazioni personali, un emolumento forfettario annuo compreso tra Fr. 200.- e Fr. 5’000.- è posto a carico dei genitori per tutta la durata del provvedimento.
  • I-le mandatari-e privati-e professionali hanno diritto a un’adeguata remunerazione, stabilita sulla base di una tariffa oraria, nonché al rimborso delle spese giustificate. Tale remunerazione è stabilita dal tribunale e prelevata sui beni dei genitori in virtù del loro obbligo di mantenimento.

 

Responsabilità

Lo Stato risponde di ogni danno causato nell’ambito di provvedimenti presi dal tribunale. In tale caso, il-la minorenne leso-a o i suoi rappresentanti possono contattare in precedenza il Servizio degli affari giuridici del Potere giudiziaro.

Il curatore o la curatrice rimane comunque responsabile dei suoi atti e gli-le potrà essere chiesto di rimborsare allo Stato l’importo del danno causato.

Il tutore o la tutrice

Se un-a minorenne è orfano-a, se i suoi genitori sono sotto curatela generale o sono stati privati in altro modo della loro autorità parentale, il tribunale pone il/la minorenne sotto tutela.

Il tutore o la tutrice ha il compito di sostituirsi ai genitori nell’esercizio dei loro diritti e doveri nei confronti del-la minorenne.

 

Nomina

Se possibile, il tribunale conferisce il mandato ai familiari.

In assenza di familiari o se tali persone non sono idonee per eseguire il mandato, il tribunale chiede al servizio di protezione dei minori (Servizio di protezione del-la minorenne - SPMi) di nominare collaboratori o collaboratrici a cui conferire il mandato in qualità di tutore o tutrice ufficiale.

Un tutore o una tutrice può quindi essere:

  • Un-a familiare del-la minorenne
  • Un tutore o una tutrice ufficiale designato-a tra il personale del Servizio di protezione del-la minorenne (SPMi)

 

Incarico

Il tutore o la tutrice ha gli stessi diritti e doveri dei genitori. È in particolare incaricato-a di rappresentare il/la minorenne, gestire i suoi beni, scegliere il suo luogo di vita e prendere le decisioni importanti per il suo benessere e il suo buon sviluppo fino alla sua maggiore età.

 

Remunerazione

La remunerazione è regolamentata e differisce secondo il tipo di mandatario-a:

  • I familiari esercitano generalmente tale attività a titolo gratuito.
  • I/le mandatari-e ufficiali sono remunerati-e dallo Stato di Ginevra.

 

Responsabilità

Lo Stato risponde di ogni danno causato nell’ambito di provvedimenti presi dal tribunale. In tale caso, il/la minorenne leso-a o il suo-la sua rappresentante può contattare in precedenza il Servizio degli affari giuridici del Potere giudiziaro.

Il tutore o la tutrice rimane comunque responsabile dei suoi atti e gli-le potrà essere chiesto di rimborsare allo Stato l’importo del danno causato. 

L'amministratore o l’amministratrice d’ufficio

Se gli-le eredi di una successione non sono subito definiti con certezza (identificazione, localizzazione, contestazione della qualità di erede, ecc.) e se la successione comprende più attivi che passivi, il tribunale ordina un’amministrazione d’ufficio.

Nomina

In generale, gli-le eredi non possono essere nominati-e amministratori o amministratrici d’ufficio, a causa di potenziali conflitti d’interesse.

Se la sostanza della successione è inferiore a Fr. 8’000.-, il tribunale segnala il caso al Tribunal de première instance, il quale affida all’Ufficio cantonale dei fallimenti la cura di liquidare la successione.

Se la sostanza della successione è superiore a Fr. 8’000.-, il tribunale nomina un-a professionista (fiduciario-a, gestore o gestrice patrimoniale, giurista, avvocato-a, notaio, ecc.) a cui sarà conferito il mandato in qualità di amministratore o amministratrice d’ufficio privato-a.

 

Incarichi

L'amministratore o l’amministratrice d’ufficio è incaricato-a di preservare tutti i beni della successione finché gli-le eredi non siano definiti-e con certezza.

L’amministratore o l’amministratrice ha in particolare il compito di:

  • Riunire e detenere i beni della successione
  • Stilare l’inventario dei beni e dei debiti della successione
  • Cercare gli-le eredi sconosciuti-e o non localizzati-e
  • Compiere gli atti di gestione necessari per preservare il valore della successione
  • Rappresentare la comunione ereditaria al posto degli-delle eredi finché questi-e ultimi- non siano tutti e tutte definitivamente definiti-e

In tale ambito, agisce nell’interesse di tutti-e gli-le eredi.

 

Remunerazione

L'amministratore o l’amministratrice d’ufficio ha diritto a una remunerazione adeguata, stabilita sulla base della tariffa oraria applicabile ai curatori e alle curatrici, nonché al rimborso delle spese giustificate. Tale remunerazione è stabilita dal tribunale e prelevata sui beni della successione.

 

Responsabilità

L'amministratore o l’amministratrice d’ufficio risponde di tutti i danni causati durante l’esercizio del suo mandato. In tal caso, gli-le eredi possono rivolgersi direttamente a lui o a lei o intentare causa nei suoi confronti.

Lo Stato rimane tuttavia responsabile delle mancanze o degli errori relativi alla nomina dell’amministratore o dell’amministratrice d’ufficio, alle istruzioni a lui o a lei impartite o alla sorveglianza delle sue attività.

Il liquidatore o la liquidatrice ufficiale

La liquidazione ufficiale è una particolare modalità di liquidazione della successione. Essa comporta la nomina di un liquidatore o una liquidatrice, che sarà incaricato-a della vendita di tutti i beni della successione, allo scopo di pagare i creditori o le creditrici del-la defunto-a e di consegnare agli-alle eredi l’eventuale saldo, previa detrazione dei suoi onorari.

 

Nomina

In generale, gli-le eredi non possono essere nominati-e liquidatori o liquidatrici d’ufficio, a causa di potenziali conflitti d’interesse.

Se la sostanza della successione è inferiore a Fr. 8’000.-, il tribunale segnala il caso al Tribunal de première instance, il quale affida all’Ufficio cantonale dei fallimenti la cura di liquidare la successione.

Se la sostanza della successione è superiore a Fr. 8’000.-, il tribunale nomina un-a professionista (fiduciario-a, gestore o gestrice patrimoniale, giurista, avvocato-a, notaio, ecc.) a cui sarà conferito il mandato in qualità di liquidatore o liquidatrice ufficiale.

 

Incarichi

Il liquidatore o la liquidatrice ufficiale ha in particolare il compito di:

  • Riunire e detenere i beni della successione
  • Distribuire i legati
  • Compiere tutti gli atti di gestione che consentono di incassare i crediti e di pagare i debiti
  • Vendere tutti i beni della successione (mobili, immobili, fondi d’investimento, ecc.) per convertirli in liquidi
  • Rappresentare la comunione ereditaria al posto degli-delle eredi finché tutti i debiti non siano stati pagati e i crediti incassati

In tale ambito, agisce nell’interesse di tutti-e gli-le eredi.

 

Remunerazione

La remunerazione del liquidatore o della liquidatrice ufficiale privato-a è stabilita d’intesa tra il-la mandatario-a e gli-le eredi. In caso di controversia, il tribunale stabilirà l’importo adeguato spettante al-alla mandatario-a. Quest’ultimo-a ha diritto al rimborso delle spese giustificate.

 

Responsabilità

Il liquidatore o la liquidatrice ufficiale risponde di tutti i danni causati durante l’esercizio del suo mandato. In tal caso, gli-le eredi possono rivolgersi direttamente a lui o a lei o intentare causa nei suoi confronti.

Lo Stato rimane tuttavia responsabile delle mancanze o degli errori relativi alla nomina del liquidatore o della liquidatrice d’ufficio, alle istruzioni a lui o a lei impartite o alla sorveglianza delle sue attività.

Il o la rappresentante della comunione ereditaria

Su richiesta di un-a erede, il tribunale può nominare un-a rappresentante per la comunione ereditaria fino alla divisione della successione se sussiste, ad esempio, un ostacolo dovuto ad un conflitto tra eredi o se uno di essi-e è assente.

 

Nomina

In generale, gli-le eredi non possono essere nominati-e rappresentanti della comunione ereditaria, a causa di potenziali conflitti d’interesse.

Per tale motivo, sarà nominato-a un-a rappresentante privato-a.

 

Incarichi

Il o la rappresentante della comunione ereditaria ha in particolare il compito di:

  • Riunire e detenere i beni della successione
  • Distribuire i legati
  • Amministrare e gestire l’insieme della successione (pagare i debiti, vendere dei beni, assumere impegni, ecc.)
  • Rappresentare la comunione ereditaria al posto degli-delle eredi finché la successione non sia divisa o il provvedimento revocato

In tale ambito, il-la rappresentante prende le proprie decisioni autonomamente, agendo unicamente nell’interesse della comunione ereditaria.

 

Remunerazione

La remunerazione del-la rappresentante della comunione ereditaria è stabilita d’intesa tra il-la mandatario-a e gli-le eredi. In caso di controversia, il tribunale stabilirà l’importo adeguato spettante al-alla mandatario-a. Quest’ultimo-a ha diritto al rimborso delle spese giustificate.

 

Responsabilità

Il-la rappresentante della comunione ereditaria risponde di tutti i danni causati durante l’esercizio del suo mandato. In tal caso, gli-le eredi possono rivolgersi direttamente a lui o a lei o intentare causa nei suoi confronti.

Ufficio di sostegno ai mandatari

L'Ufficio di sostegno ai mandatari ha il compito di rispondere alle domande generali sulla gestione del mandato.

  • Consiglia e orienta i curatori, le curatrici e i-le mandatari-e del Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
  • Organizza sessioni informative per i- le nuovi-e mandatari-e nominati-e.
  • Provvede inoltre ad informare chiunque desideri diventare mandatario-a.

L'Ufficio di sostegno ai mandatari non è autorizzato a fornire informazioni sulle procedure, né a dispensare consulenza giuridica.

Può contattare l'ufficio di sostegno ai mandatari del tribunale per iscritto o per e-mail.

Contatti

Indirizzo

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Rue des Glacis-de-Rive 6
1207 Genève

Come contattarci

Chiusura eccezionale mercoledì 1° maggio 2024

Ripresa dei consueti orari indicati qui di seguito dal 2 maggio 2024.
 

Sportello-telefono

Orari
10h-13h

Tribunale di protezione del minore e dell’adulto

Cancelleria delle successioni (Giustizia di pace)

Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

Case postale 3950
1211 Genève 3

 

Greffe des successions (Justice de paix)

Case postale 3950
1211 Genève 3

 

Bureau de soutien aux mandataires

Case postale 3950
1211 Genève 3

Domande/risposte

Quando istituisce una curatela, il tribunale tiene conto dell’entità del bisogno di assistenza e adatta i provvedimenti che pronuncia alla situazione concreta. Può pronunciare 4 tipi di curatela, dalla più leggera alla più restrittiva per la sua autonomia, che a volte possono essere combinate tra loro.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Protezione dell’adulto

 

Informi per iscritto il tribunale circa gli eventuali cambiamenti sopravvenuti dalla nomina della curatrice o del curatore (stato di salute, situazione finanziaria, situazione familiare, ecc.) e dei motivi per cui chiede un cambiamento di curatrice o curatore.

Nella stessa lettera, può proporre un’altra persona per riprendere la funzione di curatrice o curatore.

Informi per iscritto il tribunale circa i cambiamenti sopravvenuti dall’istituzione del provvedimento (stato di salute, situazione finanziaria, situazione familiare, ecc.) e spieghi in quali aspetti non è più adatto.

La sua curatrice o il suo curatore, i suoi familiari o terzi (ad esempio il medico curante, il-la consulente finanziario-a, l'assistente sociale) possono altresì scrivere al tribunale in merito.

Nella misura del possibile, il curatore o la curatrice la associa all’elaborazione del rapporto e, su sua richiesta, le consegna una copia dello stesso.

Deve contattare l’ufficio di assistenza ai mandatari del tribunale per iscritto o per e-mail.
A seconda delle sue qualifiche, le sarà chiesto un fascicolo completo (percorso professionale e formazioni seguite in relazione con la funzione, estratto del registro delle esecuzioni ed estratto del casellario giudiziale recenti, ecc.) prima di dare seguito alla sua domanda.

Sì, se è stato-a nominato-a curatore o curatrice, è tenuto-a a rendere regolarmente conto al tribunale della sua attività.

Tuttavia, se il mandato è affidato al-alla coniuge o al-alla partner registrato-a, alla madre e/o al padre, a un-a discendente, a una sorella o un fratello della persona interessata o alla persona che conduce un’unione domestica di fatto con lei, il tribunale può dispensare il-la mandatario-a dai rendiconti, se le circostanze lo giustificano.

Anche se è dispensato-a dai rendiconti regolari, il tribunale può chiederle informazioni in qualsiasi momento in merito al suo mandato.

Una guida è a sua disposizione. Tale guida contiene le informazioni e i modelli di rapporti utili all’esercizio del suo mandato.

Deve inviare al tribunale una domanda scritta di liberazione dal segreto d’ufficio, spiegando i motivi e le ragioni di tale domanda. La sua domanda sarà poi esaminata, quindi accettata o respinta.

La trasmissione di informazioni senza la previa autorizzazione del tribunale può comportare la sua responsabilità civile e penale.

Durante l'istruzione, il tribunale può nominare un-a avvocato-a in qualità di curatore o curatrice d’ufficio, il cui ruolo è quello di assistere la persona interessata nel corso della procedura dinnanzi al tribunale, di accertarsi che i suoi diritti siano rigorosamente rispettati e di rappresentarla in udienza se non può parteciparvi attivamente a causa del suo stato di salute.

Al termine dell’istruzione, il o la giudice può decidere, se necessario, di istituire una misura di protezione e nominerà quindi un curatore o una curatrice precauzionale, che avrà il compito di assistere la persona interessata e di curarne gli interessi negli ambiti necessari.

Al contrario dei-delle mandatari-e del tribunale, l’esecutore o l’esecutrice testamentario-a è nominato-a dalla persona deceduta, nel suo testamento. Non è quindi incaricato-a dal tribunale.

L’esecutore o esecutrice testamentario-a gestisce la successione al posto degli-delle eredi e prepara la divisione tra di essi. L’esecutore o esecutrice testamentario-a può prendere autonomamente ogni decisione necessaria all’esecuzione del suo mandato, che consiste ad accertarsi che le ultime volontà del-della defunto-a siano rispettate.

La remunerazione dell’esecutore o esecutrice testamentario-a è stabilita d’intesa tra quest’ultimo-a e gli-le eredi. In caso di controversia, è necessario rivolgersi al Tribunal de première instance, che la risolverà. Tale remunerazione è prelevata sui beni della successione.

Il tribunale sorveglia l’attività dell’esecutore o l’esecutrice testamentario-a solo su querela. L’esecutore o l’esecutrice testamentaria deve rendere conto agli-alle eredi e non al tribunale.

Il mandato dell’esecutore o esecutrice testamentario-a si estingue automaticamente al termine della divisione della successione. L’esecutore o esecutrice testamentario-a può inoltre dimettersi dalle proprie funzioni in qualsiasi momento rivolgendosi al tribunale.

L’esecutore o esecutrice testamentario-a risponde di tutti i danni causati durante l’esercizio del suo mandato. In tal caso, gli-le eredi possono rivolgersi direttamente a lui o a lei o intentare causa nei suoi confronti.

La remunerazione dei curatori o delle curatrici, dei tutori o delle tutrici non è soggetta a IVA.

La remunerazione di tutti gli-le altri-e mandatari-e è soggetta all’IVA e compresa nella decisione di tassazione del tribunale.

Vedere anche

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Il Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant provvede alla protezione delle persone nel corso di tutta la loro vita, dall’infanzia all’età adulta, fino alla loro successione. Interviene se non è possibile trovare nessuna soluzione soddisfacente per la persona interessata nell’ambito familiare, tra le persone vicine o presso altri istituti volti a fornirle aiuto.

Sezione di diritto civile

Le giurisdizioni civili sono competenti per dirimere i litigi che oppongono tra loro privati cittadini o persone giuridiche.