La curatela
Se il giudice constata che lei è parzialmente o totalmente incapace di provvedere da solo-a alla tutela dei suoi interessi patrimoniali o personali a causa di un danno alla salute (disabilità mentale, demenza, dipendenza, disturbi psichici), di un altro stato di debolezza, di un’incapacità temporanea di discernimento o a causa di assenza (scomparsa senza certificato di morte), istituirà una curatela.
Per curatela si intende il fatto di nominare una persona, chiamata curatore o curatrice, incaricata di assisterla o di agire al suo posto negli ambiti in cui ha bisogno di aiuto. Il curatore o la curatrice esercita la propria attività sotto la sorveglianza del tribunale.
Quando istituisce una curatela, il tribunale tiene conto dell’estensione del bisogno di assistenza e adatta i provvedimenti che pronuncia alla situazione concreta. Può pronunciare 4 tipi di curatela, dalla più leggera alla più restrittiva per la sua autonomia, che a volte possono essere combinati tra loro:
- Amministrazione di sostegno: lei continuerà ad effettuare da sé tutte le pratiche, con l’assistenza di una curatrice o un curatore nominato-a su sua richiesta.
- Curatela di rappresentanza: lei continuerà ad effettuare da sé le pratiche che è in grado di svolgere. Per tutti gli altri atti, la curatrice o il curatore si occuperà di rappresentarla (ad esempio, per rinnovare un passaporto, gestire una successione, organizzare l’assistenza a domicilio, rappresentarla nell’ambito di un processo, trovare un appartamento, fare certe scelte mediche, controllare che le sue spese siano proporzionate al suo bilancio, pagare le sue fatture, ecc.).
- Curatela di cooperazione: lei continuerà ad effettuare le pratiche che il tribunale la ritiene in grado di svolgere da solo-a. Per tutti gli altri atti, dovrà ottenere l’autorizzazione della sua curatrice o del suo curatore (ad esempio, per concludere certi contratti, effettuare spese cospicue, ecc.).
- Curatela generale: la sua curatrice o il suo curatore assume la sua rappresentanza e prende decisioni in tutti gli ambiti della sua vita.
Se è previsto dalla legge o se è necessario, in particolare in caso di impegni inappropriati, di acquisti compulsivi o di interazione con terzi malintenzionati che costituiscono una minaccia per la sua sostanza, il tribunale può limitare l’esercizio dei suoi diritti civili e/o bloccare l’accesso a certi elementi dei suoi redditi e della sua sostanza (conti bancari, cassette di sicurezza, pensioni, immobili, ecc.).
D’ufficio o su richiesta, il tribunale può in qualsiasi momento modificare o revocare la curatela in base all’evoluzione della sua situazione (ad esempio, perdita o ripristino di autonomia, cambiamento di luogo di vita o di situazione familiare, ecc.).
Il ricovero a scopo di assistenza
Il ricovero a scopo di assistenza (PAFA) è un collocamento non volontario in un ospedale psichiatrico o un altro istituto (casa di cura, casa di riposo, ecc.). Esso è destinato a proteggere e aiutare una persona che si mette in pericolo a causa di disturbi psichici, di disabilità mentale o di un grave stato di abbandono.
Il ricovero può essere ordinato da:
- Un medico esterno all’istituto di ricovero, titolare di una formazione post-laurea riconosciuta e iscritto nell’albo della sua professione o
- Il tribunale
In caso di emergenza, occorre rivolgersi alla Polizia, al Servizio del pronto soccorso (144) e/o al Servizio del pronto soccorso psichiatrico degli Ospedali universitari ginevrini (HUG).
Oltre al ricovero a scopo di assistenza, il tribunale è anche competente per:
- Esaminare la fondatezza di una decisione di ricovero presa da un medico, di una terapia senza consenso o di ogni altra misura volta a limitare la libertà di movimento
- Prolungare se necessario oltre i 40 giorni una decisione di ricovero presa da un medico
D’ufficio o su richiesta, il tribunale può, in qualsiasi momento, revocare un ricovero a scopo di assistenza sulla base dell’evoluzione della situazione (ad esempio, stabilizzazione o miglioramento notevole dello stato di salute, ecc.).