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Protezione dell’adulto

Le persone maggiorenni e capaci di discernimento sono generalmente indipendenti, autonome e responsabili dei loro atti.
Il diritto di protezione dell’adulto interviene quando gli interessi o il bene della persona adulta sono a rischio. In questa pagina troverete informazioni sui mezzi disponibili per fornirvi assistenza e protezione in caso di necessità.

Protezione dell’adulto

Il diritto della protezione dell’adulto mira a rafforzare l’autodeterminazione della persona bisognosa di aiuto, la solidarietà familiare e ridurre al minimo l’intervento dello Stato.

Quindi, se né la cerchia di persone di fiducia, né i servizi privati o pubblici possono fornire un aiuto sufficiente e se la persona non ha adottato misure per garantire la propria protezione, spetta al tribunale intervenire per mezzo di misure di curatela adeguate ai bisogni della persona interessata.

Accompagnamento da parte di familiari o di istituti specializzati

Se ha difficoltà nella gestione dei suoi affari amministrativi e finanziari, se ha debiti e ha difficoltà a capire le lettere che riceve o le pratiche che deve effettuare, pensi a chiedere aiuto a persone di fiducia (famiglia, partner, convivente, amici o amiche, vicini-e, ecc.).

Se non desidera che la sua cerchia di persone di fiducia intervenga nei suoi affari o se non ha persone di fiducia in grado di aiutarla, può rivolgersi a istituti pubblici o privati specializzati nell’accompagnamento.

Le persone di fiducia o gli istituti che la accompagnano potranno assisterla nelle sue varie pratiche: compilare documenti amministrativi, effettuare domande di collocamento in un istituto, informarla sui suoi diritti, aiutarla ad allestire un bilancio, a negoziare il rimborso di un debito cospicuo, ecc.

Le misure di protezione degli adulti

La legge prevede 3 grandi categorie di misure di protezione degli adulti:

  • Le misure precauzionali personali, ossia il mandato precauzionale e le direttive del paziente, che può adottare in previsione della perdita di autonomia o del deterioramento del suo stato di salute.
  • Le misure applicabili per legge, ossia quelle che, da un lato, nominano automaticamente il suo-la sua coniuge o partner registrato-a per rappresentarla in tutti gli atti della vita quotidiana, e quelle che, dall’altro, nominano le persone di fiducia che possono rappresentarla in ambito medico in assenza di direttive del paziente.
  • Le misure istituite dal tribunale, quali la curatela e il ricovero a fini di assistenza, pronunciate in assenza di misure precauzionali personali e di misure applicabili per legge o se queste si rivelano insufficienti.

Gli ambiti coperti dalle misure precauzionali sono i seguenti:

  • L’assistenza personale (organizzazione della vita quotidiana e del tempo libero, cure della persona, cure mediche, luogo di vita adeguato, istruzione e formazione professionale, ecc.)
  • La gestione degli affari finanziari (gestione dei redditi e di altri beni, nonché dei debiti, ecc.)
  • La gestione degli affari amministrativi (tenuta di un bilancio, pagamento delle fatture, domande di prestazioni sociali, evasione della corrispondenza, pratiche amministrative varie, rappresentanza nei confronti di terzi, ecc.)
  • La gestione degli affari giuridici (conclusione di contratti, rappresentanza in giustizia, ecc.)
  • Le decisioni di natura medica (comprensione delle diagnosi, scelta delle cure, seguito delle terapie, ecc.)

Misure da adottare per anticipare la perdita di autonomia (misure precauzionali personali)

Lo scopo delle misure precauzionali personali è di nominare in anticipo, in un mandato precauzionale o in direttive del paziente, la o le persone che la rappresenteranno e la assisteranno il giorno in cui non sarà più in grado di farlo a causa di un grave danno alla sua salute fisica o psichica.

Le istruzioni che indicherà in tali documenti guideranno le decisioni che i suoi o le sue rappresentanti dovranno prendere.

Tali misure saranno applicabili solo se diventerà incapace di discernimento.

Mandato precauzionale

Il mandato precauzionale le garantisce una protezione di natura specifica o generale permettendole di nominare una o più persone fisiche (convivente, persona di fiducia, notaio, ecc.) o giuridiche (banca, fondazione, associazione, ecc.) incaricata-e di fornirle assistenza in futuro, in un eventuale caso d’incapacità di discernimento, in uno o più dei seguenti ambiti:

  • L’assistenza personale (organizzazione della vita quotidiana e del tempo libero, cure della persona, cure mediche, luogo di vita adeguato, istruzione e formazione professionale, ecc.)
  • La gestione degli affari finanziari (gestione dei redditi e di altri beni, nonché dei debiti, ecc.)
  • La gestione degli affari amministrativi (tenuta di un bilancio, pagamento delle fatture, domande di prestazioni sociali, evasione della corrispondenza, pratiche amministrative varie, rappresentanza nei confronti di terzi, ecc.)
  • La gestione degli affari giuridici (conclusione di contratti, rappresentanza in giustizia, ecc.)
  • Le decisioni di natura medica (comprensione delle diagnosi, scelta delle cure, seguito delle terapie, ecc.)

Tale mandato è annullabile o modificabile in qualsiasi momento, finché è capace di discernimento e le persone nominate sono libere di accettarlo o meno.

La o le persone di fiducia da lei nominate saranno i suoi-le sue mandatari-e precauzionali.

Affinché i suoi-le sue mandatari-e possano rappresentarla, il tribunale dovrà convalidare il mandato quando la sua incapacità di discernimento sarà attestata da un medico.

I suoi-le sue mandatari-e dovranno adire il tribunale per ottenere una decisione che confermi il loro potere di rappresentanza, che consente di svolgere tutte le pratiche necessarie dinnanzi a determinati istituti (banca, assicurazione, ecc.).

Il suo-la sua-i suoi-le sue mandatario-a-i-e precauzionale-i può o possono rinunciare in qualsiasi momento alle sue o loro funzioni rivolgendosi al tribunale. In assenza di sostituto-a da lei nominato-a, il tribunale valuterà se debba essere nominato un-a altro-a rappresentante.

 

Regole di redazione per istituire un mandato precauzionale

Se intende redigere lei-stesso-a il mandato precauzionale:

  • Rediga il mandato interamente a mano
  • Lo dati e lo firmi a mano
  • Indichi in modo preciso i compiti che desidera affidare alla o alle persone di sua scelta
  • Indichi gli estremi del suo-della sua-dei suoi-delle sue mandatario-a-i-e precauzionale-i
  • Indichi, se lo ritiene utile, uno o più sostituti-e per tutti o per parte dei compiti affidati

È anche possibile farlo redigere da un notaio.

È indispensabile che il suo mandato precauzionale possa essere facilmente trovato in caso di necessità. A tale scopo, può far registrare il luogo di deposito del suo mandato nella banca dati centrale dello stato civile contattando l’Ufficio dello stato civile del distretto del suo luogo di domicilio.

Direttive del paziente

Le direttive del paziente le consentono, mediante un documento scritto, di dare al suo medico istruzioni anticipate sugli atti di natura medica da lei accettati o meno, qualora diventasse incapace di discernimento. Tali istruzioni si applicheranno a tutti i medici che si occuperanno di lei, senza intervento del tribunale.

In tale documento avrà anche la possibilità di nominare una o più persone fisiche (convivente, persona vicina, amico-a, ecc.) incaricata-e di fare rispettare le sue volontà in materia sanitaria, qualora lei non fosse più capace di farlo da sé. Detta o dette persone saranno il suo, la sua, i suoi o le sue rappresentante-i terapeutico-a-i-e.

Se non ha dato istruzioni precise sugli atti di natura medica che accetta o meno, il suo-la sua rappresentante terapeutico-a sarà abilitato-a ad autorizzare qualsiasi atto di natura medica secondo il proprio giudizio (intervento chirurgico, cure palliative, misure di mantenimento artificiale in vita, ecc.).

Una volta attivate le direttive del paziente, il suo-la sua-i suoi-le sue rappresentante-i terapeutico-a-i-e potrà o potranno rinunciare alle proprie funzioni. In assenza di sostituto-a da lei nominato-a, il o la rappresentante terapeutico-a dovrà rivolgersi al tribunale affinché sia nominato un-a altro-a rappresentante.

Se più familiari ritengono di disporre di tale potere o se non riescono a trovare un accordo sugli atti di natura medica da eseguire, è possibile adire il tribunale.

 

Regole di redazione per istituire le direttive del paziente

  • Dati e firmi a mano le sue direttive del paziente
  • Indichi in modo preciso le istruzioni che desidera dare ai medici
  • Indichi gli estremi del suo-della sua-dei suoi-delle sue rappresentante-i terapeutico-a-i-e, se ne ha già nominato uno-a
  • Indichi, se lo ritiene utile, uno o più sostituti-e per tutti o per parte dei compiti affidati, indicandone il recapito

È indispensabile che le sue direttive del paziente possano essere facilmente trovate in caso di necessità. A tale scopo, le consegni al suo medico curante o le faccia registrare nella sua cartella informatizzata del paziente.
 

Accedere a modelli di direttive del paziente

 

Se perde la sua autonomia senza aver previsto questa situazione (misure applicabili per legge)

Può succedere che la perdita di autonomia sia talmente grave da non consentirle di chiedere aiuto. In tal caso, se non aveva previsto misure precauzionali personali, la legge designa, tra i suoi familiari, un-a rappresentante legale che sarà responsabile del suo benessere e della buona gestione dei suoi affari.

 

Rappresentanza da parte del-della coniuge o del-della partner registrato-a

Se è sposato-a o in unione domestica registrata e se diventa incapace di discernimento, il suo-la sua coniuge o partner registrato-a dispone automaticamente del potere legale di rappresentarla in tutti gli atti ordinari della vita quotidiana, ossia per:

  • L’assistenza personale (organizzazione della vita quotidiana e del tempo libero, cure della persona, cure mediche, luogo di vita adeguato, istruzione e formazione professionale, ecc.)
  • La gestione degli affari finanziari (gestione dei redditi e di altri beni, nonché dei debiti, ecc.)
  • La gestione degli affari amministrativi (tenuta di un bilancio, pagamento delle fatture, domande di prestazioni sociali, evasione della corrispondenza, pratiche amministrative varie, rappresentanza nei confronti di terzi, ecc.)
  • La gestione degli affari giuridici (conclusione di contratti, rappresentanza in giustizia, ecc.)
  • Le decisioni di natura medica (comprensione delle diagnosi, scelta delle cure, seguito delle terapie, ecc.)

Per gli atti che esulano dalla vita quotidiana (atti straordinari quali: transazioni immobiliari, costituzioni di usufrutto, risoluzione di contratti di locazione o di affitto agricolo, importanti operazioni bancarie, partecipazione a un processo, accettazione o rinuncia di una successione, partecipazione a una società di persone, ecc.) il suo-la sua coniuge o partner registrato-a deve, prima di compiere l’atto previsto, chiedere l’autorizzazione del tribunale. Il-la coniuge può farlo per mezzo di lettera corredata da tutti i documenti ritenuti utili.

Il suo-la sua coniuge o partner registrato-a può scrivere in qualsiasi momento al tribunale per ottenere una decisione che confermi il suo potere di rappresentanza, il quale consente di svolgere tutte le pratiche necessarie dinnanzi a determinati istituti (banca, assicurazione, ecc.).

Il suo-la sua coniuge o partner registrato-a può rinunciare in qualsiasi momento alle proprie funzioni di rappresentante legale rivolgendosi al tribunale, che deciderà quindi se debba essere nominato un-a altro-a rappresentante legale.

Rappresentanza in ambito medico

Se diventa incapace di discernimento e non ha lasciato alcuna istruzione al suo medico (direttive del paziente), la legge provvede una lista delle persone abilitate a rappresentarla e ad autorizzare o meno atti di natura medica a suo favore (ad esempio, intervento chirurgico, cure palliative, misure di mantenimento artificiale in vita, ecc.).

Questi-e rappresentanti terapeutici-e nominati-e sono, in ordine di priorità:

  • Il suo-la sua coniuge, partner registrato-a o convivente
  • I-le suoi-sue discendenti, se si curano regolarmente di lei
  • Sua madre e suo padre, se si curano regolarmente di lei
  • Le sue sorelle e i suoi fratelli, se si curano regolarmente di lei

Il-la rappresentante terapeutico-a può rinunciare in qualsiasi momento alle proprie funzioni. In assenza di un-a altro-a rappresentante menzionato-a nel paragrafo precedente, il-la rappresentante terapeutico-a dovrà rivolgersi al tribunale per nominare un altro-a rappresentante.

Se più familiari ritengono di disporre di tale potere o se non riescono a trovare un accordo sugli atti di natura medica da eseguire, è possibile adire il tribunale.

Intervento del tribunale

Il tribunale, in qualità di autorità di protezione dell’adulto, interviene solo se l’aiuto fornito dalle persone vicine, dai servizi specializzati pubblici o privati, da misure precauzionali personali o da misure applicabili per legge, si rivela insufficiente per consentirle di esercitare i suoi diritti, di far fronte ai suoi obblighi o di garantire il suo benessere.

Il tribunale può essere informato da qualsiasi terzo (persona vicina, vicino-a di casa, assistente sociale, medico indipendente, psicologo-a indipendente, avvocato-a, ecc.) sulla situazione di una persona in difficoltà. Nello stesso modo, la persona bisognosa di assistenza può chiedere da sé l’aiuto del tribunale. Infine, il tribunale può intervenire d’ufficio se constata che una situazione richiede il suo intervento.

Occorre notare che le persone soggette al segreto professionale (psicologo-a, medico, avvocato-a, ecc.) devono chiedere di essere liberate da tale segreto, o dalla persona interessata, o dall’autorità cantonale competente, prima di ogni segnalazione.

In generale, si possono segnalare al tribunale solo i casi di persone residenti a Ginevra. Se la persona interessata risiede in un altro cantone svizzero, la segnalazione deve essere rivolta all’autorità di protezione dell’adulto del luogo di domicilio (COPMA). In caso di dubbio, la segnalazione deve essere trasmessa al tribunale che, se opportuno, la inoltrerà all’autorità competente.

 

Pratiche per segnalare un caso al tribunale

Un modulo di segnalazione è a sua disposizione per segnalare una situazione al tribunale. Può inviarlo al tribunale per posta o depositarlo direttamente allo sportello o anche alla cancelleria generale.


Se non desidera utilizzare tale modulo, dovrà:

  • Inviare al tribunale una lettera redatta in francese e firmata, indicando i suoi dati completi (cognome, nome, indirizzo, telefono, e-mail) o depositarla direttamente allo sportello del tribunale o alla Greffe universel.
     
  • Indicare i dati completi della persona oggetto della segnalazione (cognome, nome, data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, ecc.).
     
  • Spiegare la situazione con la maggiore precisione possibile  (dati del medico curante, stato di salute, difficoltà incontrate nella vita quotidiana, stato patrimoniale e dei debiti, sostegno di familiari e amici, ecc.).
     
  • Allegare alla lettera ogni documento in suo possesso atto ad attestare le difficoltà incontrate (mandato precauzionale, direttive del paziente, ecc.).

 

In caso di emergenza: se ritiene che una persona sia in pericolo, contatti immediatamente la polizia (117), la quale provvederà a prendere i primi provvedimenti per metterla al sicuro e contattare i servizi incaricati della sua protezione.

 

Il tribunale non fornisce consulenza giuridica.

Le misure precauzionali che il tribunale può adottare

La curatela

Se il giudice constata che lei è parzialmente o totalmente incapace di provvedere da solo-a alla tutela dei suoi interessi patrimoniali o personali a causa di un danno alla salute (disabilità mentale, demenza, dipendenza, disturbi psichici), di un altro stato di debolezza, di un’incapacità temporanea di discernimento o a causa di assenza (scomparsa senza certificato di morte), istituirà una curatela.

Per curatela si intende il fatto di nominare una persona, chiamata curatore o curatrice, incaricata di assisterla o di agire al suo posto negli ambiti in cui ha bisogno di aiuto. Il curatore o la curatrice esercita la propria attività sotto la sorveglianza del tribunale.

Quando istituisce una curatela, il tribunale tiene conto dell’estensione del bisogno di assistenza e adatta i provvedimenti che pronuncia alla situazione concreta. Può pronunciare 4 tipi di curatela, dalla più leggera alla più restrittiva per la sua autonomia, che a volte possono essere combinati tra loro:

  • Amministrazione di sostegno: lei continuerà ad effettuare da sé tutte le pratiche, con l’assistenza di una curatrice o un curatore nominato-a su sua richiesta.
  • Curatela di rappresentanza: lei continuerà ad effettuare da sé le pratiche che è in grado di svolgere. Per tutti gli altri atti, la curatrice o il curatore si occuperà di rappresentarla (ad esempio, per rinnovare un passaporto, gestire una successione, organizzare l’assistenza a domicilio, rappresentarla nell’ambito di un processo, trovare un appartamento, fare certe scelte mediche, controllare che le sue spese siano proporzionate al suo bilancio, pagare le sue fatture, ecc.).
  • Curatela di cooperazione: lei continuerà ad effettuare le pratiche che il tribunale la ritiene in grado di svolgere da solo-a. Per tutti gli altri atti, dovrà ottenere l’autorizzazione della sua curatrice o del suo curatore (ad esempio, per concludere certi contratti, effettuare spese cospicue, ecc.).
  • Curatela generale: la sua curatrice o il suo curatore assume la sua rappresentanza e prende decisioni in tutti gli ambiti della sua vita.

Se è previsto dalla legge o se è necessario, in particolare in caso di impegni inappropriati, di acquisti compulsivi o di interazione con terzi malintenzionati che costituiscono una minaccia per la sua sostanza, il tribunale può limitare l’esercizio dei suoi diritti civili e/o bloccare l’accesso a certi elementi dei suoi redditi e della sua sostanza (conti bancari, cassette di sicurezza, pensioni, immobili, ecc.).

D’ufficio o su richiesta, il tribunale può in qualsiasi momento modificare o revocare la curatela in base all’evoluzione della sua situazione (ad esempio, perdita o ripristino di autonomia, cambiamento di luogo di vita o di situazione familiare, ecc.).

 

Il ricovero a scopo di assistenza

Il ricovero a scopo di assistenza (PAFA) è un collocamento non volontario in un ospedale psichiatrico o un altro istituto (casa di cura, casa di riposo, ecc.). Esso è destinato a proteggere e aiutare una persona che si mette in pericolo a causa di disturbi psichici, di disabilità mentale o di un grave stato di abbandono.

Il ricovero può essere ordinato da:

  • Un medico esterno all’istituto di ricovero, titolare di una formazione post-laurea riconosciuta e iscritto nell’albo della sua professione o
  • Il tribunale

In caso di emergenza, occorre rivolgersi alla Polizia, al Servizio del pronto soccorso (144) e/o al Servizio del pronto soccorso psichiatrico degli Ospedali universitari ginevrini (HUG).

Oltre al ricovero a scopo di assistenza, il tribunale è anche competente per:

  • Esaminare la fondatezza di una decisione di ricovero presa da un medico, di una terapia senza consenso o di ogni altra misura volta a limitare la libertà di movimento
  • Prolungare se necessario oltre i 40 giorni una decisione di ricovero presa da un medico

D’ufficio o su richiesta, il tribunale può, in qualsiasi momento, revocare un ricovero a scopo di assistenza sulla base dell’evoluzione della situazione (ad esempio, stabilizzazione o miglioramento notevole dello stato di salute, ecc.).

Scelta della curatrice o del curatore

La sua curatrice o il suo curatore si impegna per il suo bene e la sua protezione. È nominato-a dal giudice sulla base della sua situazione e degli atti da compiere.

Il tribunale tiene conto dei suoi desideri e/o di quelli dei suoi familiari. Si accerta innanzitutto che la persona nominata accetti l’incarico e disponga delle competenze e della disponibilità necessarie all’esecuzione dei compiti che gli-le sono attribuiti.

3 tipi di curatrice o curatore secondo la sua situazione:

  • Un familiare o persona vicina, qualora possibile, che interviene generalmente a titolo gratuito
  • Un-a professionista privato-a, se la sua sostanza è superiore a Fr. 50’000.-. Gli onorari del-della professionista privato-a sono prelevati sulla sua sostanza
  • Un collaboratore o una collaboratrice del Servizio di protezione degli adulti (SPAd), se la sua sostanza è inferiore o uguale a Fr. 50’000.-. Gli onorari di tale collaboratore o collaboratrice sono essenzialmente sostenuti dallo Stato

Per maggiori informazioni sui curatori e sulle curatrici di protezione degli adulti, consulti la pagina Curatrici, curatori e mandatari-e precauzionali o la guida pratica della curatrice o del curatore (destinata ai curatori e alle curatrici).

Svolgimento di una procedura di protezione dell’adulto

Tappa 1: segnalazione

Tutti possono contattare il tribunale se ritengono che una persona che vive a Ginevra abbia bisogno di essere aiutata o protetta.

Pratiche per segnalare un caso al tribunale

Un modulo di segnalazione è a sua disposizione per segnalare una situazione al tribunale. Può inviarlo al tribunale per posta o depositarlo direttamente allo sportello o anche alla cancelleria generale.


Se non desidera utilizzare tale modulo, dovrà:

  • Inviare al tribunale una lettera redatta in francese e firmata, indicando i suoi dati completi (cognome, nome, indirizzo, telefono, e-mail) o depositarla direttamente allo sportello del tribunale o alla Greffe universel.
     
  • Indicare i dati completi della persona oggetto della segnalazione (cognome, nome, data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, ecc.).
     
  • Spiegare la situazione con la maggiore precisione possibile  (dati del medico curante, stato di salute, difficoltà incontrate nella vita quotidiana, stato patrimoniale e dei debiti, sostegno di familiari e amici, ecc.).
     
  • Allegare alla lettera ogni documento in suo possesso atto ad attestare le difficoltà incontrate (mandato precauzionale, direttive del paziente, ecc.).

 

Tappa 2: istruzione

Il tribunale esamina la domanda per determinare con precisione se è necessario istituire una misura precauzionale. A tale scopo, raccoglie per iscritto o durante un’udienza tutte le informazioni utili presso diverse persone o istituti in grado di ragguagliarlo sulla situazione della persona interessata.

Durante l’udienza, la persona interessata è in generale sentita personalmente.

Se necessario, il tribunale può ordinare una perizia psichiatrica.

Se l’interesse della persona lo esige, il tribunale può, durante questa fase dell’istruzione, ordinare misure precauzionali provvisorie (provvedimenti cautelari).
 

Rappresentanza della persona interessata

Il tribunale può nominare un-a avvocato-a in qualità di curatrice o curatore d’ufficio, il cui ruolo è quello di assistere la persona interessata nel corso della procedura dinnanzi al tribunale, di accertarsi che i suoi diritti siano rigorosamente rispettati e di rappresentarla in udienza se non può parteciparvi attivamente a causa del suo stato di salute.

 

Tappa 3: decisione

Al termine dell’istruzione, il giudice decide se è opportuno istituire o meno una misura e pronuncia una decisione.

Se è istituita una curatela, il tribunale nomina una curatrice o un curatore a favore della persona interessata.

Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso presso la Chambre de surveillance de la Cour de justice entro il termine indicato nella decisione.

 

Tappa 4: seguito della misura

Finché la misura è in vigore, il tribunale segue l’evoluzione della situazione, chiedendo in particolare rapporti e rendiconti periodici alla curatrice o al curatore.

Se la situazione si evolve, il tribunale può adeguare o revocare le misure in vigore, su richiesta della persona interessata, della curatrice o del curatore, delle persone vicine, di terzi o d’ufficio.

Contatti

Indirizzo

Indirizzo

Rue des Glacis-de-Rive 6
1207 Genève

Come contattarci

Sportello-telefono

Orari
10h-13h

Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

Case postale 3950
1211 Genève 3

Domande/risposte

Sì, le perizie ordinate sono necessarie per istituire una misura che corrisponda al meglio alle sue esigenze. A tale scopo, deve presentarsi agli appuntamenti fissati dal perito e rispondere alle domande che le sono poste.

Se non si reca alle perizie, il tribunale può obbligarla a farlo, ad esempio ricorrendo alla polizia.

In caso di urgenza, il tribunale può pronunciare una decisione provvisoria (misura cautelare urgente o misura cautelare) all’inizio o nel corso della procedura. Tale decisione sarà immediatamente valida (immediatamente esecutiva). Al tempo stesso, il tribunale continua l’istruzione in corso per deliberare sull’istituzione di una soluzione a lungo termine, adeguata alle sue esigenze.

Informi per iscritto il tribunale circa i cambiamenti sopravvenuti dall’istituzione del provvedimento (stato di salute, situazione finanziaria, situazione familiare, ecc.) e spieghi in quali aspetti non è più adatto.

La sua curatrice o il suo curatore, i suoi familiari o terzi (ad esempio il medico curante, il-la consulente finanziario-a, l'assistente sociale) possono altresì scrivere al tribunale in merito.

Informi per iscritto il tribunale circa gli eventuali cambiamenti sopravvenuti dalla nomina della curatrice o del curatore (stato di salute, situazione finanziaria, situazione familiare, ecc.) e dei motivi per cui chiede un cambiamento di curatrice o curatore.

Nella stessa lettera, può proporre un’altra persona per riprendere la funzione di curatrice o curatore.

Ne parli con la sua curatrice o il suo curatore e se il disaccordo persiste, ne informi il tribunale per iscritto, spiegando ciò che rimprovera al suo curatore o curatrice.

Il tribunale interrogherà la curatrice o il curatore e deciderà sul seguito da dare alla sua domanda.

Deve segnalare il caso alla polizia e al tribunale.

La polizia si incaricherà di indagare sull’eventuale persona malintenzionata, mentre il tribunale valuterà la necessità di istituire una misura precauzionale per la persona in stato di debolezza.

La pagina tematica Curatrici, curatori e mandatari-e precauzionali risponderà a parte delle sue domande. Per il resto, può contattare l’ufficio di assistenza ai mandatari del tribunale.

Una guida è a sua disposizione. Tale guida contiene le informazioni e i modelli di rapporti utili all’esercizio del suo mandato.

Il mandato precauzionale può essere redatto in tutte le lingue. Tuttavia, quando deve essere trasmesso al tribunale, quest’ultimo può esigere una traduzione in francese a spese della persona che lo ha redatto.

Se ritiene che una persona sia in pericolo o che la sua situazione richieda un intervento urgente, contatti immediatamente la polizia al 117, la quale si occuperà di prendere i primi provvedimenti per mettere al sicuro la persona e contattare i servizi incaricati della protezione degli adulti.

Vedere anche

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Il Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant provvede alla protezione delle persone nel corso di tutta la loro vita, dall’infanzia all’età adulta, fino alla loro successione. Interviene se non è possibile trovare nessuna soluzione soddisfacente per la persona interessata nell’ambito familiare, tra le persone vicine o presso altri istituti volti a fornirle aiuto.

Protezione del minorenne

Il diritto della protezione del minore interviene quando i diritti parentali devono essere regolamentati o per proteggere il minore se il suo sviluppo è a rischio.

Successioni

Desidera preparare la sua successione o sapere quali azioni compiere a seguito del decesso di un-a familiare.

Mediazione

La mediazione è un processo di risoluzione dei conflitti con il quale il mediatore o la mediatrice, che è un terzo neutro, imparziale e indipendente, facilita la comunicazione tra i-le protagonisti-e e li-e aiuta a trovare da soli-e una soluzione equa e durevole ai conflitti che li-e oppongono.