Può usufruire dell’aiuto alle vittime se è:
Vittima di un reato e ha subìto una lesione diretta alla sua integrità fisica, sessuale o psichica.
Una persona assimilabile alla vittima (coniuge, convivente, genitore, figlio-a, fratello e sorella od ogni altra persona unita alla vittima da stretti legami).
L’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Se è stato commesso all’estero, l’aiuto dei centri di consulenza è concesso se la vittima o i suoi congiunti erano domiciliati in Svizzera sia al momento dei fatti, sia al momento in cui hanno depositato la loro domanda.