L’esecuzione in via di fallimento è una procedura utilizzata quando una persona o un’impresa iscritta nel Registro di commercio non è più in grado di pagare i propri debiti. Su richiesta di uno o più creditori/creditrici, il tribunale può pronunciare il fallimento, il quale comporta l’esecuzione forzata dei beni del debitore o della debitrice.
Questa procedura mira a liquidare (vendere) i beni della persona insolvente o della società in fallimento al fine di ripartire tra i creditori il denaro ottenuto. Essa è gestita dall'Ufficio dei fallimenti.