Skip to main content

Fallimento

In questa pagina troverete informazioni sullo svolgimento di una procedura volta alla dichiarazione di fallimento.

Che cos’è il fallimento?

L’esecuzione in via di fallimento è una procedura utilizzata quando una persona o un’impresa non è più in grado di pagare i propri debiti. Su richiesta di uno o più creditori/creditrici, il tribunale può pronunciare il fallimento, il quale comporta l’esecuzione forzata dei beni del debitore o della debitrice. 

Questa procedura mira a liquidare (vendere) i beni della persona insolvente al fine di ripartire tra i creditori il denaro ottenuto. Essa è gestita dall'Ufficio dei fallimenti.

Quali sono i tipi di fallimenti?

Diverse strade possono portare al fallimento di un debitore o di una debitrice.

Il tipo di fallimento più frequente è il fallimento ordinario previsto dall’articolo 159 segg. della
legge federale sull’esecuzione e il fallimento (LEF). Gli altri casi, più complessi, come il fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 LEP) o il fallimento dopo esecuzione cambiaria (art. 177 LEP), richiedono spesso conoscenze giuridiche e l’assistenza di un avvocato o un’avvocata.

Quali sono le azioni da intraprendere?

  1. Precetto esecutivo: il creditore/la creditrice promuove un’esecuzione presso l’Ufficio esecuzioni e il debitore/la debitrice riceve un precetto esecutivo.
     
  2. Comminatoria di fallimento (avvertimento formale): se il debitore/la debitrice non paga o non si oppone all’esecuzione, il creditore/la creditrice può chiedere all’Ufficio esecuzioni la comminatoria di fallimento (avvertimento formale che notifica al debitore/alla debitrice che può essere chiesta una dichiarazione di fallimento se il debito non è pagato). L’ufficio invia questo avviso formale, che stabilisce un termine di 20 giorni per saldare il debito. Se il debitore/la debitrice presenta un’opposizione, il creditore/la creditrice deve richiedere il  rigetto dell’opposizione.
     
  3. Domanda di fallimento: il creditore/la creditrice può depositare una domanda di fallimento presso il Tribunale civile di prima istanza (sezione del Tribunale civile), non prima di 20 giorni e al più tardi 15 mesi dopo la notificazione della comminatoria di fallimento. Tale termine è sospeso finché è in corso una procedura di rigetto di opposizione. 

 

Come saldare il debito prima della dichiarazione di fallimento? Il debitore/la debitrice può pagare il proprio debito in qualsiasi momento presso l’Ufficio esecuzioni prima della decisione del tribunale, comprese le spese di procedura, per evitare l’apertura del fallimento.

Quali sono le conseguenze della dichiarazione di fallimento? La dichiarazione di fallimento comporta il pignoramento e la liquidazione dei beni del debitore/della debitrice da parte dell'Ufficio dei fallimenti, al fine di ripartire gli attivi tra i creditori/le creditrici. La persona fallita non ha più la libera disposizione dei propri beni. 

Come depositare la domanda di fallimento?

Fase 1: presentare la domanda

Il creditore/la creditrice deve redigere la propria domanda in forma scritta e inviarla per posta al Tribunale civile di prima istanza o depositarla allo sportello del tribunale o alla cancelleria generale, in duplice copia. La domanda deve essere redatta in francese e firmata.

Documenti da allegare (in duplice copia):

  • Il precetto esecutivo (retto-verso),
  • La comminatoria di fallimento,
  • Ogni documento utile in caso di fallimento senza preventiva esecuzione (fatture non pagate, estratto del registro delle esecuzioni, prova che il debitore è irreperibile, ecc.).

Il creditore/la creditrice può agire da sé o con l’assistenza di un avvocato/un’avvocata.

 

Fase 2: pagare un anticipo sulle spese

Vi sarà chiesto un anticipo sulle spese, che dipende dall’importo del credito (art. 48 OTLEF).

Per i fallimenti ordinari (art. 159 LEP):

  • Fino a Fr. 1’000.- : da Fr. 40.- a Fr. 150.-
  • Da Fr. 1’001.- a Fr. 10’000.- : da Fr. 50.- a Fr. 300.-
  • Superiore a Fr. 10’000.- : da Fr. 60.- a Fr. 500.-

Per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 190 LEF):

  • Fino a Fr. 10’000.- : da Fr. 50.- a Fr. 300.-
  • Superiore a Fr. 10’000.- : da Fr. 60.- a Fr. 500.-

Se non disponete delle risorse finanziarie necessarie, è possibile chiedere l’assistenza giudiziaria.

 

Fase 3: udienza

In generale, il Tribunale civile di prima istanza convoca entrambe le parti a un’udienza (procedura orale).

Il debitore/la debitrice può agire da sé o con l’assistenza di un avvocato/un’avvocata.

Al termine dell’udienza, il tribunale pronuncia la sentenza.

 

Fase 4: notificazione della sentenza

La sentenza è comunicata per posta o per mezzo del consulente legale (avvocato o avvocata).

Quanto costa una procedura?

Le spese di procedura comprendono le spese processuali (in particolare gli esborsi), coperte dall’anticipo sulle spese, nonché le spese ripetibili. Se una delle parti incarica un avvocato/un’avvocata, ne risulteranno ulteriori spese, indipendenti da quelle della giustizia. 

Qui di seguito sono indicate le spese processuali per le procedure di fallimento. Occorre notare che le spese riguardano solo gli esborsi giudiziari e non altri tipi di spese che possono presentarsi nel corso della procedura, come le spese di interprete o le perizie su richiesta del tribunale.

Ulteriori informazioni sui costi di una procedura civile

 

Esborsi delle procedure di fallimento ordinario in franchi

Gli anticipi sulle spese in queste procedure sono compresi tra Fr. 40.- e Fr. 150.-, in base al valore litigioso.

Secondo lo svolgimento della procedura e l’esito della controversia, le spese di procedura stabilite dal tribunale possono a volte essere inferiori o superiori a tale forbice.

Ad esempio:

  • Se una domanda è stata dichiarata irricevibile, il tribunale potrebbe stabilire spese inferiori a Fr. 40.-.

Se l’anticipo sulle spese era di Fr. 500.-, ma si è resa necessaria una pubblicazione nel Foglio ufficiale (FAO), le spese finali possono essere superiori all’anticipo versato.

 

Esborsi delle procedure di fallimento senza preventiva esecuzione in franchi

Gli anticipi sulle spese in queste procedure sono compresi tra Fr. 50.- e Fr. 500.- in base al valore litigioso.

Secondo lo svolgimento della procedura e l’esito della controversia, le spese di procedura stabilite dal tribunale possono a volte essere inferiori o superiori a tale forbice.

Ad esempio:

  • Se una domanda è stata dichiarata irricevibile, il tribunale potrebbe stabilire spese inferiori a Fr. 50.-.
  • Se l’anticipo sulle spese era di Fr. 500.-, ma si è resa necessaria una pubblicazione nel Foglio ufficiale (FAO), le spese finali possono essere superiori all’anticipo versato.

Quanto dura una procedura?

Durata di una procedura di fallimento ordinario

  • In prima istanza, più dell’80% delle procedure termina in meno di 2 mesi.
  • In seconda istanza, più dell’80% delle procedure termina in meno di 1 mese.

Durata delle procedure di fallimento senza preventiva esecuzione

    • In prima istanza, più dell’85% delle procedure termina in meno di 3 mesi.
    • In seconda istanza, le procedure terminano generalmente in meno di 6 mesi.

    Vedere anche

    Greffe de l'assistance juridique

    L'assistenza giudiziaria è un aiuto finanziario concesso a certe condizioni.

    Filière civile

    Les juridictions civiles sont compétentes pour trancher les litiges opposant des particuliers ou des personnes morales.

    Mediazione

    La mediazione è un processo di risoluzione dei conflitti con il quale il mediatore o la mediatrice, che è un terzo neutro, imparziale e indipendente, facilita la comunicazione tra i-le protagonisti-e e li-e aiuta a trovare da soli-e una soluzione equa e durevole ai conflitti che li-e oppongono.

    Servizi di consulenza giuridica

    Il Potere giudiziaro non fornisce consulenza giuridica. Può rivolgersi alle seguenti associazioni ed enti.