Fase 1: presentare la domanda
Il creditore/la creditrice deve redigere la propria domanda in forma scritta e inviarla per posta al Tribunale civile di prima istanza o depositarla allo sportello del tribunale o alla cancelleria generale, in duplice copia. La domanda deve essere redatta in francese e firmata.
Documenti da allegare (in duplice copia):
- Il precetto esecutivo (retto-verso),
- La comminatoria di fallimento,
- Ogni documento utile in caso di fallimento senza preventiva esecuzione (fatture non pagate, estratto del registro delle esecuzioni, prova che il debitore è irreperibile, ecc.).
Il creditore/la creditrice può agire da sé o con l’assistenza di un avvocato/un’avvocata.
Fase 2: pagare un anticipo sulle spese
Vi sarà chiesto un anticipo sulle spese, che dipende dall’importo del credito (art. 48 OTLEF).
Per i fallimenti ordinari (art. 159 LEP):
- Fino a Fr. 1’000.- : da Fr. 40.- a Fr. 150.-
- Da Fr. 1’001.- a Fr. 10’000.- : da Fr. 50.- a Fr. 300.-
- Superiore a Fr. 10’000.- : da Fr. 60.- a Fr. 500.-
Per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 190 LEF):
- Fino a Fr. 10’000.- : da Fr. 50.- a Fr. 300.-
- Superiore a Fr. 10’000.- : da Fr. 60.- a Fr. 500.-
Se non disponete delle risorse finanziarie necessarie, è possibile chiedere l’assistenza giudiziaria.
Fase 3: udienza
In generale, il Tribunale civile di prima istanza convoca entrambe le parti a un’udienza (procedura orale).
Il debitore/la debitrice può agire da sé o con l’assistenza di un avvocato/un’avvocata.
Al termine dell’udienza, il tribunale pronuncia la sentenza.
Fase 4: notificazione della sentenza
La sentenza è comunicata per posta o per mezzo del consulente legale (avvocato o avvocata).