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Riforme giudiziarie

Da circa quindici anni il diritto federale e cantonale ha subìto grandi modifiche, tra cui l’unificazione della procedura civile e penale, avvenuta il 1° gennaio 2011. Troverà qui di seguito le principali riforme che hanno profondamente modificato l’organizzazione giudiziaria e la dotazione delle giurisdizioni.

Nel 2009, riforma amministrativa

Il 1° gennaio 2009, è entrata in vigore la nuova legge sull’organizzazione giudiziaria, per adeguarsi a 2 principi:

Nel 2011, la rivoluzione della giustizia ginevrina

Le sue sezioni di diritto penale e civile hanno subito una modifica radicale delle loro procedure, con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, dei codici di diritto processuale civile e penale, destinati a sostituire le diverse legislazioni cantonali. La sezione di diritto amministrativo ha subito modifiche organizzative.

Questi cambiamenti, che hanno comportato tra l’altro la creazione di nuove giurisdizioni, hanno trasformato in modo significativo le modalità di funzionamento della giustizia ginevrina per gli utenti.

Nel 2013, revisione del diritto della protezione del minore e dell’adulto

Il 1° gennaio 2013, è entrato in vigore il nuovo diritto della protezione del minore e dell’adulto, diritto delle persone e della filiazione (revisione del codice civile svizzero). Il Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sostituisce il vecchio tribunale tutelare.

Attuazione della Costituzione ginevrina del 14 ottobre 2012

Nel 2014, creazione di una nuova camera all’interno della Cour de droit public de la Cour de justice, ovvero la Chambre constitutionnelle, in applicazione dell’articolo 124 della Costituzione della Repubblica e cantone di Ginevra del 14 ottobre 2012. La Chambre constitutionnelle si pronuncia sui ricorsi contro le leggi costituzionali, le leggi e i regolamenti del Consiglio di Stato, in materia di votazioni e di elezioni e in materia di validità delle iniziative popolari.

Nel 2016, modifica delle condizioni di eleggibilità dei-delle giudici conciliatori e conciliatrici e dei-delle giudici conciliatori e conciliatrici a latere del Tribunal des prud'hommes, secondo le modalità previste dall’articolo 123 della Costituzione ginevrina. La legge sull’esercizio dei diritti politici del 25 novembre 2016 è stata modificata per adeguarne le disposizioni alla Costituzione ginevrina. Le modifiche effettuate permettono di rendere più semplici e flessibili le condizioni di eleggibilità dei-delle giudici del lavoro e modifica lo statuto dei-delle giudici conciliatori e conciliatrici, nonché dei-delle giudici conciliatori e conciliatrici a latere del lavoro.

Nel 2016, la composizione del Conseil supérieur de la magistrature è stata rivista affinché corrispondesse all’articolo 126 della Costituzione ginevrina. Il legislatore o la legislatrice ha introdotto la possibilità per il Conseil supérieur de la magistrature di includere membri supplenti e prevede che i membri provenienti dal Potere giudiziaro siano in minoranza (4 membri su 9 ossia: il procuratore o la procuratrice generale, il o la presidente della Cour de justice e 2 magistrati-e titolari).

Aumento del carico di lavoro e modifiche di dotazione

Dal 2013, la sezione di diritto penale viene rinforzata per tenere conto degli effetti dell’entrata in vigore del codice di diritto processuale penale. 8 procuratori e procuratrici aggiuntivi-e entrano quindi al Ministero pubblico tra il 2013 e il 2014. Per consolidare la catena penale in modo coerente, la dotazione del Tribunal pénal passa, nel 2014, da 17 a 20 posti di giudici titolari.

Nel 2016, a causa dell’entrata in vigore degli articoli 66a - 66d del codice penale svizzero (CP) relativo all’espulsione di criminali stranieri, il Tribunal pénal viene dotato di 23 posti di giudici titolari, ossia 3 in più rispetto a prima.

Nel 2018, il Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant viene dotato di 9 posti di giudici titolari, ossia uno in più rispetto a prima, a causa dell’aumento del carico di lavoro risultante dal monitoraggio delle misure da esso istituite, dell’evoluzione della situazione delle persone protette di cui è informato, e per procedere agli adeguamenti necessari.